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Cooperativa Sociale
Sanitas Atque Salus a.r.l.
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<< I nostri servizi > Apprendistato


L'APPRENDISTATO: COS'È


Il contratto di Apprendistato è un particolare rapporto di lavoro che preveda che al giovane apprendista venga fornita la formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato. Accanto alla formazione impartita sul luogo di lavoro a cura dell’imprenditore, la legge 196 del '97 (il cosidetto "pacchetto Treu") ha stabilito che, affinchè il contratto sia valido, l’apprendista deve frequentare anche un corso di formazione esterno all’azienda.


CHI PUO' ACCEDERE ALL'APPRENDISTATO

Possono accedere al contratto di apprendistato i giovani tra i 16 e i 24 anni, anche con qualifica o diploma idonei rispetto all’attività da svolgere. Il limite massimo di età è elevabile a 26 anni nelle aree considerate dall'Unione Europea "obiettivo 1 e 2" (Mezzogiorno e comprensori in declino industriale) e di ulteriori due anni per i portatori di handicap. Nel settore artigiano l’età massima è elevabile a 29 anni per mansioni di alto contenuto professionale.


SALARIO E CONTRIBUZIONE

Il salario dell’apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato di eguale livello. Le aziende hanno diritto a sostanziose agevolazioni contributive, che sono però subordinate all’effettiva partecipazione degli apprendisti alle iniziative formative previste per i contratti di apprendistato, conclusi a decorrere dal prossimo 9 luglio 1998. I periodi di apprendistato sono considerati a tutti gli effetti per quanto riguarda la maturazione del diritto e la determinazione del valore della pensione.


FORMAZIONE E CREDITI FORMATIVI


I contenuti della formazione esterna all’azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolaticome segue: contenuti a carattere trasversale, che riguardano, cioè, tutti gli apprendisti, a prescindere dalla mansione da acquisire. Sono considerati: A) Contenuti a carattere trasversale il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di settore ed aziendali); in questo contesto una parte dell’attività formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. B) Contenuti a carattere professionale di tipo tecnico- scientifico ed operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali. In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali. propri della figura professionale in esame.

Ai contenuti di cui al punto A) non potra’ essere destinatario un numero di ore inferiore al trentacinque per cento del monte di ore destinato alla formazione esterna che in totale ammonta a 120 ore all'anno. La formazione sui contenuti di carattere scientifico, economico, e trasversale dovra’ essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale oppure in strutture scolastiche, accreditate ai sensi della legge 24 giugno 1997, n.196 ("pacchetto Treu"). La specificazione dei contenuti, la durata dei moduli formativi e le modalita’ di svolgimento sono definiti dalla contrattazione collettiva. Nei mesi scorsi sono stati sottoscritti degli accordi che riguardano le categorie dei tessili, dei metalmeccanici, dei lavoratori di aziende artigiane e di piccole e medie imprese, del turismo e delle costruzioni. La formazione esterna all’azienda, purche’ debitamente certificata (vedi punto successivo) ha valore di credito formativo nell’ambito del sistema formativo integrato (cioè verrà preso in considerazione qualora il lavoratore decida di riprendere gli studi) e verrà evidenziata nel curriculum del lavoratore. Nel caso vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come crediti formativi.

Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’ impiego. Copia dell’ attestatoi è consegnato al lavoratore. La Regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati dell’ attività formativa svolta, secondo quanto previsto dall'art.17, della legge 24 giugno 1997, n.196.

IL PROGETTO ARTIGIANI

Il 28 settembre scorso CGIL CISL e UIL hanno sottoscritto un accordo con le associazioni dell'artigianato (Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI) che prevede l'assunzione e la formazione di diecimila apprendisti, distribuiti su tutto il territorio nazionale. I corsi avranno durata di 120 ore annue e i soggetti attuatori saranno strutture formative individuate dalle organizzazioni firmatarie e riconosciute dalle Regioni. Corsi specifici verranno realizzati anche in provincia di Varese e nell'Alto Milanese. Chi è interessato, potrà trovare tutte le informazioni utili all'interno di questa pagina. Per informazioniscrivete a: millelavori@cislticinoolona.org


I GIOVANI E IL LAVORO

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