L'APPRENDISTATO: COS'È
Il contratto di Apprendistato è un particolare rapporto
di lavoro che preveda che al giovane apprendista venga fornita
la formazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato.
Accanto alla formazione impartita sul luogo di lavoro a cura
dell’imprenditore, la legge 196 del '97 (il cosidetto
"pacchetto Treu") ha stabilito che, affinchè
il contratto sia valido, l’apprendista deve frequentare
anche un corso di formazione esterno all’azienda.
CHI PUO' ACCEDERE ALL'APPRENDISTATO
Possono accedere al contratto di apprendistato i giovani tra
i 16 e i 24 anni, anche con qualifica o diploma idonei rispetto
all’attività da svolgere. Il limite massimo di
età è elevabile a 26 anni nelle aree considerate
dall'Unione Europea "obiettivo 1 e 2" (Mezzogiorno
e comprensori in declino industriale) e di ulteriori due anni
per i portatori di handicap. Nel settore artigiano l’età
massima è elevabile a 29 anni per mansioni di alto
contenuto professionale.
SALARIO E CONTRIBUZIONE
Il salario dell’apprendista è pari a una percentuale,
crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato
di eguale livello. Le aziende hanno diritto a sostanziose
agevolazioni contributive, che sono però subordinate
all’effettiva partecipazione degli apprendisti alle
iniziative formative previste per i contratti di apprendistato,
conclusi a decorrere dal prossimo 9 luglio 1998. I periodi
di apprendistato sono considerati a tutti gli effetti per
quanto riguarda la maturazione del diritto e la determinazione
del valore della pensione.
FORMAZIONE E CREDITI FORMATIVI
I contenuti della formazione esterna all’azienda, tra
loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione
dei processi lavorativi, sono articolaticome segue: contenuti
a carattere trasversale, che riguardano, cioè, tutti
gli apprendisti, a prescindere dalla mansione da acquisire.
Sono considerati: A) Contenuti a carattere trasversale il
recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche,
i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e
gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di settore
ed aziendali); in questo contesto una parte dell’attività
formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina
del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro,
alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi
per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di
lavoro. B) Contenuti a carattere professionale di tipo tecnico-
scientifico ed operativo, differenziati in funzione delle
singole figure professionali. In questo ambito saranno sviluppati
anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione
individuali. propri della figura professionale in esame.
Ai
contenuti di cui al punto A) non potra’ essere destinatario
un numero di ore inferiore al trentacinque per cento del monte
di ore destinato alla formazione esterna che in totale ammonta
a 120 ore all'anno. La formazione sui contenuti di carattere
scientifico, economico, e trasversale dovra’ essere
svolta nelle strutture regionali di formazione professionale
oppure in strutture scolastiche, accreditate ai sensi della
legge 24 giugno 1997, n.196 ("pacchetto Treu").
La specificazione dei contenuti, la durata dei moduli formativi
e le modalita’ di svolgimento sono definiti dalla contrattazione
collettiva. Nei mesi scorsi sono stati sottoscritti degli
accordi che riguardano le categorie dei tessili, dei metalmeccanici,
dei lavoratori di aziende artigiane e di piccole e medie imprese,
del turismo e delle costruzioni. La formazione esterna all’azienda,
purche’ debitamente certificata (vedi punto successivo)
ha valore di credito formativo nell’ambito del sistema
formativo integrato (cioè verrà preso in considerazione
qualora il lavoratore decida di riprendere gli studi) e verrà
evidenziata nel curriculum del lavoratore. Nel caso vi sia
interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza
prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate
come crediti formativi.
Al
termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta
le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone
comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente
in materia di servizi all’ impiego. Copia dell’
attestatoi è consegnato al lavoratore. La Regione regolamenta
le modalità di certificazione dei risultati dell’
attività formativa svolta, secondo quanto previsto
dall'art.17, della legge 24 giugno 1997, n.196.
IL
PROGETTO ARTIGIANI
Il 28 settembre scorso CGIL CISL e UIL hanno sottoscritto
un accordo con le associazioni dell'artigianato (Confartigianato,
CNA, CASA, CLAAI) che prevede l'assunzione e la formazione
di diecimila apprendisti, distribuiti su tutto il territorio
nazionale. I corsi avranno durata di 120 ore annue e i soggetti
attuatori saranno strutture formative individuate dalle organizzazioni
firmatarie e riconosciute dalle Regioni. Corsi specifici verranno
realizzati anche in provincia di Varese e nell'Alto Milanese.
Chi è interessato, potrà trovare tutte le informazioni
utili all'interno di questa pagina. Per informazioniscrivete
a: millelavori@cislticinoolona.org
I GIOVANI E IL LAVORO
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