Sanitas Atque Salus
 
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Cooperativa Sociale
Sanitas Atque Salus a.r.l.
via Pontaccio, 3 MILANO

P. Iva 13207070155


<< I nostri servizi > Disabili


Inserimento lavorativo persone disabili

I servizi offerti dai Centri per l'Impiego per l'inserimento lavorativo di persone disabili sono:
informazioni

relative a: norme e leggi riguardanti l’inserimento delle persone disabili; caratteristiche del mercato del lavoro, in particolare di quello locale; professioni; informazioni sulle diverse associazioni di categoria che si occupano delle persone disabili; offerte da parte di aziende, cooperative, professionisti.

Orientamento

Si cerca di facilitare il cliente/utente disabile ad accedere ai servizi presenti nella struttura ed a quelli esterni tenendo conto delle sue difficoltà, in spazi privi di barriere architettoniche, caratterizzati dal consentire un agevole accesso alle persone ed ai loro familiari, secondo le norme previste.

Inoltre si cerca di valutare modalità di percezione e di definizione dei problemi da parte del cliente/utente, le sue motivazioni ed aspettative, aiutandolo a definire il problema e le strategie adeguate per risolverlo, cercando così di definire le proprie risorse e le proprie capacità in vista dell’inserimento lavorativo.

lavoro

Chi aspira ad un posto di lavoro può ricorrere al collocamento obbligatorio e mirato, previsto dalla Legge n. 68 del 1999 che è entrata in vigore il 18 gennaio 2000. Ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

L’art. 2 di questa legge recita:

“Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.”

Essa si applica:

a. alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile. (L'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

b. alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;

c. alle persone non vedenti o sordomute;

d. alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio;

Una volta ottenuto il riconoscimento dell’invalidità si presenta la domanda di iscrizione presso gli uffici competenti dove è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati.

Alla domanda, oltre al suddetto certificato di invalidità, vanno allegati:

stato di famiglia o autocertificazione;

fotocopia del modello C/1 aggiornato (Va ricordato che prima della domanda per ottenere l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio, va fatta l'iscrizione al Centro per l'impiego).

Sono previste diverse modalità di assunzione compresi l'apprendistato, il contratto di formazione lavoro, il tempo determinato, il part-time.


Sommario Documentazione utile

* Presentazione


* Soggetti Beneficiari


* Soggetti obbligati
- Datori di lavoro
- Prospetto quote da riservare ai disabili e modalità di assunzione
- Criteri computo della quota da riservare ai disabili
- Datori di lavoro pubblici


* Modalità di assolvimento dell'obbligo di assunzione
- Iscrizioni - Elenco - Graduatoria
- Richiesta di avviamento
- Mansioni
- Convenzioni
- Criteri adottati dalla Provincia di Milano per la stipula delle convenzioni
- Inserimento tramite convenzione con le cooperative sociali o disabili liberi professionisti
- Esclusioni
- Sospensione dell'obbligo
- Compensazioni
- Esoneri parziali


* Agevolazioni
- Fondo Nazionale per l'occupazione dei disabili
- Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni sul Fondo Nazionale
- Fondo Regionale
- Incentivi previsti dalla normativa regionale


* Certificazioni


* Sanzioni amministrative a carico di imprese private e enti pubblici economici


* Norme transitorie


* Documentazione utile

Agevolazioni

FONDO NAZIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

L'assunzione dei disabili tramite le convenzioni previste dall'art. 11 permette ai datori che assumono un: (Art. 13 L. 68/99)
* disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1° alla 3° categoria delle tab. di cui al DPR 23/12/78 n. 915
* soggetti con handicap intellettivo e psichico

Fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo massimo di 8 anni

* disabile con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla 4° alla 6° cat. delle tabelle di cui al DPR 23/12/78 n. 915

Fiscalizzazione nella misura del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo massimo di 5 anni

* disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%

Rimborso forfettario delle spese per la trasformazione del posto di lavoro, per l'approntamento di tecnologie di telelavoro e per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile

* che attivano un tirocinio finalizzato all'assunzione, da considerarsi utile ai fini della copertura della quota di mercato

Pagamento importi assicurazioni INAIL e responsabilità civile

CRITERI E MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUL FONDO NAZIONALE

Per poter accedere alle agevolazioni previste sopra elencate, finanziate col Fondo per l’occupazione, occorre che il datore di lavoro abbia stipulato apposita convenzione ex art. 11 con la Provincia e che presenti entro il 30 giugno di ciascun anno specifica richiesta, corredata dal programma di inserimento lavorativo e dall’ammontare degli oneri per cui chiede il contributo. (Art. 13, comma 8 L. 68/99 D.P.C.M. 91/2000)
Alle agevolazioni possono accedere anche datori di lavoro non soggetti all’obbligo. (Del. G.R. n. 1872 del 31/10/2000, Allegato A) punto 2)

L’istruttoria delle richieste deve essere condotta privilegiando:

* gli inserimenti di disabili che presentano particolari difficoltà ed nello specifico lavoratori con handicap intellettivo e psichico,
* gli inserimenti lavorativi stabili,
* i percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative innovative,
* gli inserimenti con modalità e tempi innovativi di lavoro,
* gli inserimenti di donne disabili.


Le Province riconoscono l’ammissibilità delle domande limitatamente alle risorse ad esse assegnate dalla Regione, in relazione al fondo messo a sua disposizione dal Ministero del lavoro.
I programmi di inserimento possono essere ammessi agli incentivi per più anni con imputazione del finanziamento al budget dell’anno di presentazione della richiesta da parte del datore di lavoro.
L’esito dell’istruttoria condotta dalla Provincia è trasmesso alla Regione che provvede ad assegnare le agevolazioni.


L’istruttoria per l’assegnazione di tale fondo è stata approvata con deliberazione della Giunta Provinciale nn.574/64616 del 12-12-2000 e nn……/32021 del……..

FONDO REGIONALE

Il nuovo Fondo regionale, istituito dalla Regione, eroga contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili e ai datori di lavoro che effettuano spese di ristrutturazione per accogliere il disabile, in aggiunta ai fondi statali. (Art. 14 L. 68/99)
Il Fondo è alimentato dagli importi delle sanzioni amministrative dovute per infrazioni alla legge e dai contributi da chiunque versati per sostenere le iniziative di inserimento lavorativo.

Il fondo regionale è gestito dalla Commissione a ciò preposta, composta da rappresentanze paritetiche di:

* Lavoratori
* Datori di lavoro
* Disabili


In Emilia-Romagna la Commissione è composta da: (Art. 13 L.R. 14/2000)

* Assessore Regionale al Lavoro
* Assessore Politiche Sociali o suo delegato
* Due rappresentanti della Province
* Sei componenti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
* Sei componenti delle Organizzazioni datoriali

L’attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento adottato dalla stessa.
Il funzionamento del Fondo è stabilito dalla Giunta Regionale mediante direttive ed indirizzi, sentita la Commissione per la gestione dello stesso.
La regione sostiene accordi con Enti, Associazione e Fondazioni per favorire l’occupazione dei disabili .

INCENTIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE

La Regione prevede la possibilità di erogare incentivi per l’assunzione di iscritti nell’elenco del collocamento mirato.
I fondi sono quelli che ogni Provincia destina a tal fine, all’interno delle risorse del Fondo Sociale Europeo Ob 3, Asse B.
I datori di lavoro interessati devono presentare domanda documentata, secondo uno schema predisposto dall’ufficio, a seguito dell’emissione di apposito bando. Usualmente detto bando è pubblicato a fine estate.
Certificazioni

Nel caso di partecipazione ad appalti pubblici o di rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, le imprese devono dichiarare di essere in regola con le norme relative al collocamento obbligatorio e devono produrre certificazione dell’ente competente. (Art. 17 L. 68/99, Circ. min. 41/2000)
A tal fine il Servizio provinciale deve rilasciare, qualora ricorra il caso, apposita dichiarazione sul rispetto della normativa, pena l’esclusione dal bando o dalla convenzione.
La certificazione potrà essere rilasciata, su richiesta del datore di lavoro interessato, quando l’impresa ha realizzato la totale copertura della quota d’obbligo o, a fronte di scoperture, sia stato definito con il Servizio provinciale competente lo strumento per assolvere compiutamente all’obbligo:

* stipula di convenzione ai sensi dell’art. 11 con indicazione del programma di assunzioni e delle modalità con cui è assolto l’obbligo per i posti non dedotti in convenzione (es: esonero parziale),
* sospensione temporanea dall’obbligo,
* compensazione territoriale,
* autorizzazione alla graduazione nel tempo delle assunzioni nel caso di trasformazione della natura giuridica. (L. 236/93, D.M. 15/5/2000)


I datori di lavoro non obbligati e quindi quelli con meno di 15 dipendenti o quelli con un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35 che non hanno effettuato assunzioni dopo il 18-1-2000 non sono tenuti a produrre, in sede di gara o di convenzione o concessione, la certificazione di cui all’art. 17, bensì è opportuno che presentino almeno un’autocertificazione a cura del legale rappresentante relativa alla loro condizione di non assoggettabilità agli obblighi della L. 68/99.

Circa il periodo di validità della certificazione si ritiene possa essere di un massimo di mesi sei qualora la stessa sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che confermi la persistenza, relativamente agli obblighi della L.68/99, della situazione attestata dalla certificazione provinciale. (Circ. min. 79/2000)
Modalità di assolvimento dell'obbligo di assunzione

ISCRIZIONI – ELENCO – GRADUATORIA

Iscrizioni (Art. 8 L. 68/99)

I disabili con i requisiti richiesti si devono iscrivere in apposito tenuto dall’Ufficio competente. (Circ. min. 4/2000)
Tale ufficio predispone apposita scheda professionale con annotazione delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze, delle inclinazioni e della natura e grado delle minorazioni. Di tale lavoro si avvale il Comitato Tecnico per l’avviamento al lavoro dei disabili già iscritti in base alla precedente disciplina in materia di collocamento obbligatorio. (Art. 9, comma 2, D.P.R. 333/2000)
Per i nuovi iscritti e per quelli iscritti provvisoriamente ai sensi della nuova normativa, sarà effettuato l’accertamento previsto dall’art. 1, comma 4, della L. 68/99 finalizzato a formulare una diagnosi funzionale della persona disabile per individuarne la capacità globale per il collocamento lavorativo. (D.P.C.M. 13/01/2000)

Elenco

L’elenco delle persone disabili che risultano disoccupate e che aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative è tenuto da uffici provinciali competenti, che provvedono al collocamento mirato dei disabili presso i datori di lavoro obbligati.
Detto elenco è costantemente aggiornato con l’inserimento in ogni momento di iscritti per cui sia stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 1, comma 4, della L. 68/99.

Graduatoria (Art. 9, comma 3, D.P.R. 333/2000, Del. G.R. n. 1872 del 31/10/2000, Allegato A), punto 3)

La graduatoria è unica per tutti gli iscritti nell’elenco ed è formulata secondo le regole definite dalla Regione e dal Regolamento di attuazione della L. 68/99.
Gli elementi per la formazione della graduatoria sono: anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, carico familiare, condizione economica, percentuale di invalidità e difficoltà di locomozione nel territorio.
La graduatoria ha validità annuale, è formulata con riferimento alla data del 31dicembre di ogni anno ed è pubblicata entro il 31 marzo dell’anno successivo.
La graduatoria attualmente in vigore è stata approvata con determinazione dirigenziale prot. 26684/2001.
Gli uffici competenti realizzano gli avviamenti numerici presso i datori di lavoro pubblici e privati sulla base delle competenze professionali richieste e, relativamente a queste, della graduatoria provinciale.

I lavoratori disabili licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo mantengono la stessa posizione in graduatoria precedente all’inserimento in azienda.

RICHIESTA DI AVVIAMENTO

I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione di lavoratori disabili. (Art. 9 L. 68/99).
La richiesta di avviamento si intende presentata anche con l’invio agli uffici competenti del prospetto informativo previsto dal comma 6 dell’art. 9 dellaL.68/99.
Tali prospetti debbono contenere le informazioni previste dal D.M. 22 11.1999, pubblicato sulla G.U. 295 del 17.12.99, tra cui: (Art. 9, comma 6, L. 68/99 e D.M. 22/11/99)

* n. complessivo dipendenti e n. dei lavoratori su cui si computa la quota di riserva,
* n. e nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva,
* posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili,
* n. delle convenzioni in corso,
* la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste per l’esonero parziale o per gradualità di avviamenti o per la compensazione territoriale.


I prospetti devono essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, fotografando la situazione al 31 dicembre dell’anno precedente, dal datore di lavoro con unica sede al Servizio del territorio in cui ha sede l’azienda.
I datori di lavoro con più sedi devono trasmettere ad ogni Servizio provinciale i prospetti delle singole sedi e quello riassuntivo al Servizio del territorio dove ha sede legale l’impresa sempre entro la medesima data.


Modalità di avviamento

Nel caso in cui sia impossibile avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli Uffici competenti avviano lavoratori con qualifiche simili, secondo l’ordine di graduatoria, e previo addestramento o tirocinio. (Art. 7 D.P.R. 333/2000)
Per facilitare l’inserimento può essere stipulata una convenzione ai sensi degli articoli 11 e 12 della L.68/99.
Qualora il datore di lavoro non si presenti per verificare le possibilità di assunzione e non sia possibile stipulare apposita convenzione, l’Ufficio procede all’avviamento numerico.
Se non è possibile procedere all’avviamento per cause non imputabili al datore di lavoro, lo stesso può presentare domanda di esonero parziale.
Gli Uffici possono individuare i lavoratori da avviare anche mediante chiamata con avviso pubblico e graduatoria limitata a chi aderisce alla specifica occasione di lavoro.
Detto finanziamento, finalizzato alla formazione denominata “just in time”, è sempre utilizzabile attraverso Enti di formazione professionale, che possono attivare, previo assenso della Provincia, attività formative personalizzate di accompagnamento all’inserimento lavorativo.

MANSIONI

La mansione assegnata deve essere compatibile con la condizione del disabile. (Art. 10 L. 68/99)
Nel caso di aggravamento delle condizioni del disabile o di variazioni significative dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere di verificare la compatibilità tra mansioni e stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può richiedere la verifica della possibilità di continuare o meno il rapporto di lavoro.
Accertato l’aggravamento da parte della Commissione medica di cui all’art. 4 L.104/92, integrata, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persiste.
In caso di accertata definitiva impossibilità di reinserimento, anche attuando possibili adattamenti all’organizzazione del lavoro, il rapporto di lavoro viene risolto.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il datore è tenuto a darne comunicazione nel termine di dieci giorni agli uffici competenti al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all’avviamento obbligatorio.
Qualora il disabile senza giustificato motivo, per due volte consecutive, non risponda alla convocazione o rifiuti il posto di lavoro offerto, corrispondente ai suoi requisiti professionali e alla disponibilità dichiarata al momento dell’iscrizione nella lista, è cancellato dalle liste di collocamento per sei mesi e decade dal diritto dell’indennità di disoccupazione ordinaria.

Licenziamento e recesso

Qualora il recesso per mobilità o il licenziamento per riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo esercitato nei confronti di un lavoratore occupato obbligatoriamente provochi una riduzione del numero minimo di disabili da occupare, il recesso o il licenziamento sono annullabili. (Art. 10, comma 4 L. 68/99)

CONVENZIONI

Rappresentano uno degli strumenti fondamentali per personalizzare gli interventi e consentire un’effettiva attuazione dell’obbligo, programmata nel tempo. (Art. 11, commi 1, 2, 3 e 6 L. 68/99)
La legge infatti istituzionalizza la facoltà, al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, di dare corso a convenzioni tra gli Uffici provinciali competenti ed il datore di lavoro per realizzare l’inserimento mirato.
La convenzione deve prevedere i tempi e le modalità delle assunzioni, con possibilità di estendere a tutte la scelta nominativa.
La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro non obbligati.
Fra le modalità di assunzione che possono essere convenute sono previsti:

1. tirocini formativi e di orientamento finalizzati all’assunzione,
2. periodi di prova più lunghi di quelli fissati dal C.C.N.L., purché l’esito negativo della prova non sia riconducibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto,
3. contratti di lavoro a termine.


L’Organismo di concertazione previsto dall’art. 6 della L.68/99 può proporre deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato se giustificati da specifici progetti di inserimento lavorativo.

La convenzione per l’avviamento dei disabili che presentano maggiori difficoltà di inserimento, chiamata convenzione di integrazione lavorativa, deve prevedere: (Art. 11, commi 4 e 7, L. 68/99)

* l’indicazione analitica delle mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
* le forme di sostegno, tutoraggio e consulenza da parte dei servizi competenti,
* le verifiche periodiche dell’andamento del percorso di formazione dei lavoratori disabili.


I disabili psichici sono avviati mediante convenzione e i datori di lavoro che effettuano queste assunzioni hanno diritto alle agevolazioni di cui all’art. 13 L.68/99

CRITERI ADOTTATI DALLA PROVINCIA DI FERRARA PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI

I criteri per la stipula delle convenzioni per l’inserimento lavorativo di cui all’art. 11 e la relativa bozza sono quindi stati approvati dalla Giunta Provinciale con proprie deliberazioni nn. 261/30924 del 16-6-2000 e nn. 96/21217 del 26-3-2001 e costituiscono la base su cui lavorare per la definizione dell’accordo fra Ente e datori di lavoro.
La Provincia di Milano ha messo a disposizione fondi rientranti nell’Asse B del Fondo Sociale Europeo per l’effettuazione di tirocini formativi e di orientamento per la preparazione, su richiesta delle aziende interessate, di disabili all’inserimento lavorativo.


In particolare ha previsto una durata delle stesse di norma compresa fra 24 e 36 mesi, in relazione alla natura della riduzione delle capacità lavorative del disabile, agli inserimenti programmati, al numero dei dipendenti impiegati e alle caratteristiche della produzione. Resta ferma la possibilità per le parti contraenti di prevedere durate diverse in relazione a specifiche esigenze.

INSERIMENTO TRAMITE CONVENZIONE CON LE COOPERATIVE SOCIALI O DISABILI LIBERI PROFESSIONISTI

La Provincia, le cooperative sociali, di cui all’art. 1, lett. b) della L. 381/91, o i disabili liberi professionisti ed i datori di lavoro privati possono prevedere, mediante convenzioni, l’inserimento temporaneo dei disabili presso le cooperative sociali stesse o i disabili liberi professionisti nei cui confronti il datore si impegna ad affidare commesse di lavoro. (Art. 12 L.68/99, Art. 10 D.P.R. 333/2000)
In tal caso i datori di lavoro assumono un disabile, applicando il contratto in vigore presso l’azienda, che viene computato nell’aliquota d’obbligo, ma che presta la sua attività lavorativa presso la cooperativa sociale o il professionista, i quali sono tenuti a corrispondergli il trattamento economico e previdenziale. (Circ min. 4/2000 e Circ. min. 41/2000)
Questa modalità di avviamento al lavoro, del tutto innovativa, deriva dal riconoscimento della rilevanza, per i lavoratori disabili, del passaggio da una vita inattiva a quella lavorativa, abituando i soggetti che ne abbisognano alla vita di relazione in un ambiente di lavoro protetto e attraverso un percorso di inserimento guidato.

La convenzione non può riguardare più di:

* un disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti,
* il 30% dei disabili da assumere se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.


La stessa non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici, da parte degli uffici competenti, in relazione al tipo di inserimento previsto, e non è ripetibile per lo stesso soggetto, salva diversa valutazione del Comitato tecnico di cui all’art. 6 L.68/99.
Gli esiti del percorso formativo sono comunicati dalla cooperativa sociale o dal disabile libero professionista al datore di lavoro con le modalità individuate dalla convenzione.
L’eventuale recesso di uno dei contraenti prima della scadenza della convenzione comporta l’immissione in servizio del disabile presso il datore di lavoro che l’ha assunto.

Condizioni

La convenzione è efficace se:

1. il datore di lavoro si impegna ad assumere contestualmente il disabile a tempo determinato;
2. è coperta la quota di riserva prevista dalla legge;
3. la cooperativa sociale o il disabile libero professionista si impegnano a pagare le retribuzioni ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali spettanti al disabile.


Nella convenzione poi deve essere indicato anche:

* l’ammontare delle commesse affidate alla cooperativa,
* il nominativo del disabile e lo specifico percorso formativo per lui predisposto, che deve essere orientato all’acquisizione di professionalità adeguate alle mansioni che lo stesso dovrà successivamente svolgere in azienda.


I disabili liberi professionisti che stipulano le convenzioni di cui all’art. 12 della L. 68/99 devono essere iscritti al relativo albo professionale da almeno un anno, così come le cooperative sociali devono essere iscritte all’apposito albo regionale da almeno un anno.

CRITERI ADOTTATI DALLA PROVINCIA DI FERRARA PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DI CUI ALL’ART. 12 l.68/99

L’Organismo di Concertazione per l’attuazione della L.68/99 ha elaborato criteri e proposte di intervento per la realizzazione di tale strumento.

I criteri per la stipula delle convenzioni di cui all’art. 12 e la relativa bozza sono quindi stati approvati dalla Giunta Provinciale e costituiscono la base su cui lavorare per la definizione dell’accordo fra Ente, i datori di lavoro e le cooperative sociali o i disabili liberi professionisti.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dal collocamento obbligatorio i datori di lavoro privato e pubblico che operano nei trasporti pubblici aerei, marittimi e terrestri, in relazione al personale viaggiante e navigante e i datori di lavoro che gestiscono impianti a fune, relativamente al personale operativo. (Art. 5 L. 68/99)

I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell’autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all’osservanza dell’obbligo di assunzione di persone disabili. (L. 27/2000 che modifica l'art. 5, comma 2, L. 68/99)

Con D.P.C.M., ancora da emanare, saranno individuate le mansioni che, in relazione all’attività svolta dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici non economici, non consentono l’occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.

SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO

Gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese per le quali sussista una delle seguenti condizioni: (Art. 3, comma 5, L. 68/99)

* che sia in atto un intervento di integrazione salariale straordinaria,
* che siano soggette a procedure concorsuali,
* che abbiano in essere contratti di solidarietà.


La sospensione degli obblighi è pure prevista per la durata della procedura di mobilità e della procedura per licenziamento per riduzione del personale di cui alla legge 223/1991. Qualora la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, la sospensione dell’obbligo permane per il periodo in cui sussiste il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’art.8, comma 11 della legge 223/91, cioè entro un anno dall’ultimo licenziamento.

Modalità di fruizione

Per accedere a tale istituto le aziende devono inoltrare apposita comunicazione al Servizio provinciale competente rispetto all’unità produttiva per la quale si chiede la sospensiva, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni che la consentono e allegando il provvedimento amministrativo che riconosce una delle condizioni sopra citate. (Art. 4, comma 1, D.P.R. 333/2000, Circ. min. 76/99, circ. min. 4/2000)

In attesa dell’emanazione del provvedimento di ammissione ai trattamenti che consentono la sospensiva, il datore di lavoro può ugualmente chiedere di fruire della sospensione al Servizio provinciale competente che, valutata la situazione dell’impresa, può autorizzare la sospensione temporanea per non più di tre mesi, con provvedimento rinnovabile una sola volta. (Art. 4, comma 3, D.P.R. 333/2000)

L’istituto della sospensione è esteso anche alle altre categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 (quindi non solo i disabili). (Art. 4, comma 4 D.P.R. 333/2000)

Durata della sospensione

La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all’art. 3 della Legge e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. (Art. 4, comma 2, D.P.R. 333/2000)

Entro 60 giorni da tale data il datore di lavoro presentala richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere.

COMPENSAZIONI

I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro richiesta motivata, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio, superiore a quello prescritto, calcolando le eccedenze a compensazione del minor numero di assunzioni previste in altre unità lavorative. (Art. 5, comma 8, L. 68/99, D.P.R. 333/2000 e Circ. 4/2000)

Modalità di fruizione

I datori di lavoro privati presentano la domanda tesa ad ottenere l’autorizzazione alla compensazione territoriale al Servizio provinciale competente, cioè a quello in cui il datore ha la sede legale, qualora le unità produttive siano situate nella stessa regione. Contestualmente, secondo le previsioni della L.R. 14/2000 il datore presenterà l’istanza, per conoscenza, anche al Servizio competente della Provincia dove ha sede l’unità operativa con il maggior numero di addetti. (Art. 5, comma 1. D.P.R. 333/2000, Del. G.R. n.1872 del 31/10/2000 Allegato A), punto 5)

Qualora le unità produttive interessate siano situate in regioni diverse, il datore di lavoro inoltra la domanda al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Direzione generale per l’impiego. In tal caso alla domanda deve essere allegata copia dell’ultimo prospetto informativo. (Art. 5, comma 3 D.P.R. 333/2000)

In entrambi i casi la domanda deve essere adeguatamente motivata e deve contenere gli elementi di cui alla deliberazione G.R. n. 1872 del 31-10-2000, Allegato A), punto 5.

I datori di lavoro pubblici possono effettuare compensazioni limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale. Ciò avviene in via automatica. (Art. 5, comma 4 D.P.R. 333/2000)

Qualora l’obbligo sia limitato all’assunzione di uno o due lavoratori disabili, come nel caso di aziende sino a 50 lavoratori per le quali l’obbligo si riferisce al complesso aziendale nella sua interezza, la scelta della sede o delle sedi dove assolvere agli obblighi di cui alla L.68/99 è affidata alle scelte del datore di lavoro, in considerazione delle condizioni organizzative ed ambientali delle varie unità produttive ritenute più adeguate. (Circ. min. 36/2000)

In tal caso la richiesta di avviamento va indirizzata al Servizio territorialmente competente e contestualmente il datore di lavoro dovrà comunicare tale intenzione anche al Servizio ove l’impresa ha sede legale. Analogamente, nel prospetto informativo dovrà essere specificato in quali unità operative l’azienda intende procedere alla copertura delle assunzioni di cui alla L.68/99.

Modalità di rilascio dell’autorizzazione

Il servizio competente valuta l’ammissibilità della domanda in relazione alla situazione organizzativa dell’azienda ed al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale. (Art. 5, comma 2, D.P.R. 333/2000)
Il provvedimento è emanato entro 150 giorni dal ricevimento della domanda, previo raccordo ed acquisizione del parere degli altri servizi provinciali interessati ed è trasmesso immediatamente a tutti loro.
Trascorso detto termine, che può essere interrotto per acquisire ulteriori elementi di valutazione, senza che la Provincia si sia espressa, la domanda si intende accolta.
Nel caso in cui la domanda riguardi unità produttive collocate in regioni diverse il Ministero acquisisce le informazioni necessarie sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio presenti in ogni Provincia interessata e decide entro 150 giorni dal ricevimento dell’istanza. (Art. 5, comma 3 D.P.R. 333/2000)
Trascorso detto termine, che può essere interrotto per acquisire ulteriori elementi di valutazione, senza che lo stesso si sia espresso, la domanda si intende accolta.

ESONERI PARZIALI

L’esonero parziale dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta dalla legge può essere richiesto dai datori di lavoro privati ed enti pubblici economici a causa delle speciali condizioni delle loro attività. Sono esonerati i datori di lavoro pubblici e privati del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre e del settore degli impianti a fune relativamente al personale viaggiante e navigante o adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto. (Art. 5 L. 68/99, D.M. 7/7/2000 n. 357, Del. G.R. n. 1872 del 31/10/2000 Allegato A) punto 4)

Con apposito D.P.C.M. saranno determinate le mansioni che, in relazione all’attività delle Pubbliche Amministrazioni, non consentono l’occupazione di disabili.

Modalità di fruizione

L’istanza deve essere rivolta ai Servizi provincia territorialmente competenti rispetto all’unità produttiva per la quale si chiede l’esonero. Qualora la domanda di esonero parziale interessi più unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda è presentata al Servizio del territorio in cui il datore ha sede legale. (D.M. 7/7/2000 n. 357, Circ. min. 4/2000)
La domanda deve essere adeguatamente motivata in ordine alle condizioni che possono consentire l’esonero e contenere quanto previsto dall’art. 4 del D.M. 7-7-2000 n. 357.
L’autorizzazione è concessa per un periodo di tempo determinato.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione i datori di lavoro versano al fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo di lire 25.000 per ogni disabile non assunto e per ogni giornata lavorativa. (del. G.R. n. 1872 del 31/10/2000 Allegato A) punto 4)
Secondo le indicazioni regionali il computo delle giornate va effettuato sui giorni lavorativi, considerando tali tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi, escludendo quindi le feste nazionali, le giornate di sabato e domenica e la festività del Patrono.

Le scadenze per i versamenti sono le seguenti:

* entro 30 gg. dalla comunicazione dell’esito dell’istruttoria per la richiesta di esonero, allorché la relativa autorizzazione non sia stata concessa,
* entro il 30 dicembre di ogni anno del periodo su cui agisce l’esonero, allorché l’autorizzazione sia stata concessa.


L’obbligo del pagamento del contributo nella misura percentuale corrispondente all’esonero richiesto decorre dalla data della domanda e nel caso di richiesta di certificazione di cui all’art. 17 L.68/99 deve essere contestuale.
L’esonero ha natura di parzialità e non pertanto non può corrispondere alla mancata assunzione totale dei disabili previsti nella quota di riserva.

Modalità di rilascio dell’autorizzazione

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esonero parziale il Servizio provinciale competente verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività, accertando la presenza in esse di almeno una delle seguenti caratteristiche: faticosità nella prestazione lavorativa richiesta; pericolosità connaturata al tipo di attività, derivante anche da condizioni ambientali; particolare modalità di svolgimento del lavoro. (D.M. 7/7/2000 n. 357)
In presenza di almeno una delle caratteristiche sopra elencate ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, esaminate le motivazioni addotte, il Servizio può autorizzare l’esonero parziale sino alla misura massima del 60% della quota di riserva. Detta percentuale può essere aumentata sino all’80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e vigilanza e nel settore del trasporto privato.
Qualora la domanda di esonero interessi unità produttive site in diverse province il Servizio competente a ricevere la domanda provvede al suo inoltro ai Servizi competenti per ogni unità operativa interessata, che rilasciano l’autorizzazione relativamente a tale unità.
Fino all’adozione dell’autorizzazione all’esonero parziale il Servizio competente autorizza la sospensione degli obblighi occupazionali nella misura percentuale richiesta e comunque non superiore al 60%; gli importi versati o da versare sono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture.
Qualora l’autorizzazione sia negata, la richiesta di assunzione di disabili va presentata entro 60 giorni dalla relativa comunicazione; l’importo pagato sino all’ emanazione del provvedimento è utile ai fini del regolarizzo delle scoperture.
In attesa dell’emanazione del provvedimento, i datori di lavoro interessati al rilascio della certificazione di cui all’art. 17 della L.68/99 devono versare, contestualmente alla richiesta di certificazione, il contributo esonerativo corrispondente all’esonero richiesto. Detto contributo dovrà essere rapportato al periodo necessario per l’istruttoria, non superiore a sei mesi e quindi verosimilmente a cinque mesi.
Il Servizio, ai fini istruttori, può avvalersi della D.P.L. e delle strutture del S.S.N., che devono inviare il rapporto eventualmente richiesto entro 60 giorni.
Il servizio emana quindi il provvedimento entro 120 giorni dalla richiesta.

Sanzioni

Le sanzioni amministrative saranno irrogate, previa diffida ad adempiere entro un congruo periodo, quando il datore di lavoro non paghi il contributo o versi cifre inesatte. (Art. 2, commi 6 e 7, D.M. n. 357 del 7/7/2000)
In tal caso il Servizio competente comunica l’inadempimento alla D.P.L. che provvede al calcolo delle maggiorazioni e alla notifica del verbale contravvenzionale.
Le maggiorazioni sono comprese tra il 5 ed 24% della somma dovuta.
Qualora il datore di lavoro non ottemperi al versamento dei contributi il Servizio dichiara la decadenza dell’esonero parziale e da parte del medesimo datore non potrà essere riproposta domanda di esonero per un periodo di 12 mesi.

Disposizioni transitorie

Le precedenti autorizzazioni all’esonero parziale, rilasciate ai sensi della normativa previgente, cessano la loro efficacia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della L.68/99 (4-6-2001), ferma restando la loro naturale scadenza, se precedente. Entro la data di scadenza il datore di lavoro che ne fruisce può inoltrare istanza di esonero secondo le modalità previste dalla L.68/99.
(Art. 13 D.P.R.
333/2000)
Soggetti obbligati

DATORI DI LAVORO

Sono tenuti all’assunzione sia i datori di lavoro pubblici che i datori di lavoro privati nelle seguenti misure (Art. 3 L. 68/99):

* 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (obbligo immediato, previa presentazione della richiesta di assunzione entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo agli Uffici competenti.)
* due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti (obbligo immediato, previa presentazione della richiesta di assunzione entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo agli Uffici competenti.)
* un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. L’obbligo sorge solo in presenza di nuove assunzioni e quindi se è effettuata una nuova assunzione, aggiuntiva al numero dei dipendenti i servizio. In tal caso il datore di lavoro deve provvedere entro 12 mesi dalla data di tale prima assunzione. Qualora entro il medesimo termine il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, lo stesso è tenuto ad adempiere contestualmente all’obbligo di assunzione del lavoratore disabile. A tal fine, il datore di lavoro dovrà inoltrare la richiesta di avviamento nei termini previsti dalla legge (60 giorni dalla data di insorgenza dell’obbligo e, dunque, per quanto sopra, dalla data della seconda nuova assunzione) presentando il prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, con le modalità di cui al decreto 22.11.99, pubblicato nella G.U. del 17.12.99, n. 295. (Circ. min. 77/99, Circ. min. 4/2000, D.P.R. 333/2000)


Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell’assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della L.68/99. (D.P.R. 333/2000)

Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

PROSPETTO QUOTE DA RISERVARE AI DISABILI E MODALITA' DI ASSUNZIONE
DIMENSIONE AZIENDA art. 4) L. 68/99 e art. 3) D.P.R. 333/2000 QUOTA DI RISERVA (1) (2) Art. 3 POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE NOMINATIVA Art. 7 CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI Art.12
Fino a 14 dipendenti
Nessuna
No
No
Da 15 a 35 dipendenti o partiti politici, sindacati e enti promossi dali stessi (4)
1 disabile (3) Si per tutte le assunzioni E' possibile stipulare una convenzione con le cooperative sociali, ferme restando le altre condizioni, per non più di un disabile
Da 36 a 50 dipendenti
2 disabili Si nei limiti del 50% delle assunzioni E' possibile stipulare una convenzione con le cooperative sociali, ferme restando le altre condizioni, per non più di un disabile
Oltre 50 dipendenti
7% dei lavoratori occupati Si nel limite del 60% delle assunzioni E' possibile stipulare una convenzione con le cooperative sociali, ferme restando le altre condizioni, nel limite del 30% dei disabili da assumere


REGIME TRANSITORIO Art. 18 (categorie in attesa di disciplina organica) QUOTA RISERVATA ORFANI/VEDOVE (comma 2) TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE PARTICOLARITA'
Da 51 a 150 dipendenti
1
Avviamento nominativo o numerico
Oltre 150 dipendenti
1% organico
Avviamento nominativo o numerico

(1) Sono computabili nell’assolvimento della quota d’obbligo i lavoratori che sono già nell’organico aziendale qualora si siano infortunati o abbiano contratto una malattia da cui sia derivata un’inabilità superiore al 60%, purché la stessa non sia stata determinata da violazione di norme sulla sicurezza da parte del datore di lavoro. Gli stessi lavoratori sono ascrivibili alla quota parte di assunzioni da effettuare con chiamata numerica.

(2) In via transitoria per 24 mesi dall’entrata in vigore del D.P.R. 333/2000 sono computabili altresì i lavoratori già assunti di cui alle categorie art.18, comma 2, L.68/99.(art.11 D.P.R. 333/2000).

(3) I datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti che assumono un lavoratore disabile con invalidità superiore al 50%, o ascrivibile alla V categoria di cui al D.P.R. 246/97, con contratto a tempo parziale possono computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall’orario di lavoro svolto.(art.3, comma 5, D.P.R. 300/2000).

(4) Per “enti promossi” si intendono quelli che riportano il partito o il sindacato nella denominazione o nello statuto come promotori (art. 6, comma 3, D.P.R. 333/2000).

CRITERI COMPUTO DELLA QUOTA DA RISERVARE AI DISABILI

L’obbligo di assunzione si determina calcolando il personale complessivamente occupato. (Art. 3 D.P.R. 333/2000)

Ai fini della determinazione dei soggetti disabili da assumere non sono computabili tra i dipendenti: (Art. 4 L. 68/99 e Circ. min. 4/2000)

* i disabili occupati ai sensi della legge 68/99 e della legge 482,
* i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi; per i lavori stagionali il periodo di nove mesi si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche se non continuative,
* i soci di cooperative di produzione e lavoro,
* i dirigenti,
* i lavoratori part-time a tempo indeterminato occupati per un orario di lavoro pari o inferiore allo 0,50 % del normale orario contrattuale,
* gli apprendisti,
* i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro,
* i lavoratori assunti con contratti di reinserimento,
* i lavoratori assunti i contratti di lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice,
* i lavoratori assunti con contratti di lavoro a domicilio,
* i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all’estero per la durata di tale attività,
* i lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, purché la stessa non sia stata determinata da violazione di norme sulla sicurezza da parte del datore di lavoro.


Sono da computare per la copertura della quota di riservatari:

* i lavoranti a domicilio e
* i lavoratori impegnati con le modalità del telelavoro solo se l’imprenditore affida loro una quantità di lavoro tale da procurare una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro e a quella stabilita dal C.C.N.L. applicato.


Non possono essere computati per la copertura della quota di riservatari:

* i lavoratori divenuti inabili durante il rapporto di lavoro se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o se l’inabilità è conseguente ad infortunio determinato da inosservanza del datore di lavoro alle norme di sicurezza.


Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, e per le I.P.A.B. la quota predetta viene calcolata esclusivamente in relazione al personale tecnico –esecutivo ed amministrativo. Tale personale va individuato in base alle norme contrattuali eregolamentari proprie di ogni Organismo. L’obbligo insorge nel caso di nuova assunzione.

I lavoratori svantaggiati a vario titolo che lavorano in cooperative sociali di tipo b) non sono inseribili tra il personale impiegato nelle attività tecnico – esecutive ed amministrative. (Circ. min. 41/2000)

DATORI DI LAVORO PUBBLICI

Le tipologie di assunzioni utilizzabili nel settore pubblico sono: (Art. 7 L. 68/99 Circ. min. 4/2000)

* Procedure concorsuali,
* Avviamenti a selezione per qualifiche/profili per cui è richiesta la scuola d’obbligo,
* Chiamata nominativa solo per le assunzioni in Convenzione per personale per cui è richiesta la scuola d’obbligo.


Nelle procedure concorsuali i lavoratori disabili di cui alla L. 68/99 hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso.

Norme regolanti le assunzioni nel settore pubblico:

* D. Lgs. 29/93, art. 36,
* D. Lgs 80/98,
* DPR 246/97.


Qualora il datore di lavoro pubblico proceda all’assunzione nominativa ex art.11 L.68/99, la convenzione è improntata a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai Servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato. (Art. 7 D.P.R. 300/2000)

Termini per avanzare le richieste:

* giorni 60 dal manifestarsi della scopertura, mediante la presentazione della richiesta di avviamento a selezione,
* entro 60 giorni dal manifestarsi della scopertura, presentando proposta di Convenzione.


Per la Banca d’Italia ed l’Ufficio italiano dei cambi è previsto un regime a parte per l’assunzione dei disabili, per cui si procede mediante pubblica selezione, anche in ambito nazionale.

Concorsi presso le Pubbliche Amministrazioni

L’art.16 fissa alcuni principi che interessano le Pubbliche Amministrazioni: (Art. 16 L. 68/99)

* le speciali modalità per lo svolgimento delle prove di esame che, previste dai Bandi di Concorso, dovranno consentire ai disabili di concorrere in effettive condizione di parità con gli altri candidati, per cui i posti ove si svolgeranno le prove d’esame dovranno essere adeguati,
? non può essere richiesto il requisito di sana e robusta costituzione, a meno che per non venga richiesta una idoneità specifica per la funzione.
?
Soggetti beneficiari

Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap lavorativo superiore al 45% (Art. 1, comma 1, lett. a), L. 68/99)

L’accertamento delle condizioni di disabilità, spetta alla Commissioni mediche di cui alla legge 104/92, art. 4, con i criteri individuati con il D.P.C.M. 13-1-2000 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili” che stabilisce criteri e modalità per l’accertamento delle condizioni di disabilità e per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. (Art. 1, comma 4, L. 68/99 D.P.C.M. 13/1/2000)

D.P.C.M. prevede che le Commissioni mediche, eventualmente anche in fasi temporali sequenziali, accertino le condizioni che danno diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili contestualmente all’accertamento delle minorazioni civili.

L’attività delle Commissioni è finalizzata a formulare una diagnosi funzionale della persona disabile per individuarne la capacità globale per l’inserimento al lavoro. Concorrono alla definizione della diagnosi funzionale dati relativi al periodo scolare e dati anamnestico-clinici preesistenti.

Le Commissioni formulano, sulla base delle risultanze delle indagini condotte, la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della prima visita. Nella relazione possono suggerire eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l’avviamento al lavoro o per il mantenimento dello stesso da parte della persona disabile. Possono indicare anche la periodicità delle visite sanitarie di controllo.

In relazione all’esito dell’accertamento sanitario la persona disabile può essere iscritta nella graduatoria e nell’elenco di cui alla L. 68/99.

Le visite sanitarie di controllo possono essere effettuate anche su richiesta della persona disabile o dell’azienda presso cui lavora qualora manifestino l’insorgere di difficoltà che recano pregiudizio alla prosecuzione dell’inserimento lavorativo.

Le visite di controllo si svolgono come le visite di accertamento.

Chi è divenuto invalido sul lavoro per infortunio o malattia professionale ha diritto alla conservazione del posto sia da parte dei datori di lavoro pubblici che da quelli privati. (Art. 1, comma 7, L. 68/99)

La presente categoria è interessata anche agli interventi previsti dalla legge regionale ai titoli I, II, IV. (Art. 2 L.R. 14/2000)


Invalidi del Lavoro con riduzione capacità lavorativa superiore al 33% (Art. 1, comma 1, lett. b) L. 68/99)

Gli invalidi del lavoro, al pari degli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia al personale militare e della protezione civile accedono con priorità ai corsi di formazione di qualifica e riqualificazione professionale attivati dalle Regioni secondo le previsioni dell’art. 4, comma 6.

Per 24 mesi possono essere avviati al lavoro presso datori di lavoro privati senza necessità di inserimento in graduatoria, nella posizione precedentemente occupata, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della professionalità acquisita, in esito al Corso/ Progetto di formazione professionale attivato in attuazione dell’art.18, comma 3. (Art. 18, comma 3 (regime transitorio) Circ. min. 77/99, Circ. min. 4/2000)

L’accertamento delle condizioni di inabilità è effettuato dall’INAIL

La presente categoria è interessata anche agli interventi previsti dalla legge regionale ai titoli I, II, IV. (Art. 2 L.R. 14/2000)

Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria delle vigenti tabelle in materia contenute nel D.P.R. n.. 915/78 e successive modificazioni (Art. 1, comma 1, lett. d), e 6 L. 68/99)

Gli accertamenti relativi alla disabilità in questione sono effettuati ai sensi del DPR 23-12-78 n. 915. (Circ. min. 77/99)

La presente categoria è interessata anche agli interventi previsti dalla legge regionale ai titoli I, II, IV. (Art. 2 L.R. 14/2000)

Non vedenti

Rientrano in tale categoria le persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti (legge 113/85) in ambedue gli occhi. (Art. 1, comma 1, lett. c), L. 68/99)

Centralinisti non vedenti (Circ. min. 77/99 e Circ. min. 76/99)

* Tale categoria continua ad essere regolata dalla legge 113/85.
* L’Albo Nazionale è articolato a livello regionale a cura della Direzione Regionale del lavoro.
* Gli avviamenti sono articolati a livello regionale.
* Le iscrizioni saranno comunicate dalla Direzione Regionale del lavoro al Ministero del Lavoro come si è effettuato fino ad ora, ai sensi della legge 113 suddetta.


Terapisti della riabilitazione non vedenti (Circ. min. 4/2000)

* L’Albo Nazionale continua ad essere articolato a livello regionale a cura della Direzione Regionale del Lavoro.


Massaggiatori e Massofisioterapisti non vedenti

* L’Albo Nazionale continuerà ad essere curata direttamente dall’Amministrazione Centrale che né darà notizia ai nuovi servizi di collocamento competenti per residenza dell’iscritto, ai fini dell’inserimento negli elenchi delle categorie protette e per successivi avviamenti.


Le iscrizioni dei centralinisti telefonici e dei terapisti effettuate negli Albi professionali, articolati a livello regionale, sono comunicate al Ministero del Lavoro- D.G. Impiego entro sessanta giorni dall’iscrizione, per l’aggiornamento dell’Albo e l’espletamento dei compiti di certificazione.

Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti le iscrizioni all’Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai Servizi di collocamento di residenza dell’iscritto, entro lo stesso termine.

La presente categoria è interessata anche agli interventi previsti dalla legge regionale ai titoli I, II, IV. (Art. 2 L.R. 14/2000)

N.B.: Nulla prevedendo il Decreto Lgs 469/97 sugli organi competenti all’iscrizione di massaggiatori e massofisioterapisti agli Albi, la competenza in materia resta in capo al Ministero del Lavoro e per i Centralinisti e Terapisti della Riabilitazione alla Direzione Regionale del Lavoro

Sordomuti (Art. 1, comma 1, lett. c), L.68/99 Circ. min. 77/99)

Appartengono a detta categoria le persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.

La presente categoria è interessata anche agli interventi previsti dalla legge regionale ai titoli I, II, IV. (Art. 2 L.R. 14/2000).

Disciplina transitoria

Orfani e coniugi superstiti di caduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero a causa dell’aggravarsi di invalidità riportate per tali cause, e soggetti equiparati ( i coniugi ed i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra, di lavoro), nonché profughi italiani rimpatriati e vittime del terrorismo (L. 407/98) (Art. 18 L. 68/99 e D.P.R. 333/2000)

Gli orfani debbono avere la minore età (18 anni) al momento del decesso del genitore ovvero del riconoscimento allo stesso dell’invalidità di 1a categoria, prevista nella Tabella del Testo Unico (Pensioni di guerra) previsto dal DPR 915/78.

Fino a disciplina organica della normativa su tali categorie le stesse hanno diritto all’iscrizione negli elenchi persone disabili di cui all’art. 1 L.68/99. (Circ. min. 77/99)

Per i soggetti equiparati agli orfani e vedove, l’iscrizione è consentita unicamente in via sostitutiva del dante causa, sussistendo anche qualora lo stesso, seppure già iscritto, non sia mai stato avviato ad attività lavorativa”. Per l’iscrizione, sono considerati minori i figli fino al giorno del 21esimo compleanno (se studenti scuola superiore), e fino a 26 anni , se universitari.

L’avviamento presso le ditte private e pubbliche è previsto in misura percentuale pari all’1% per le imprese con più di 150 dipendenti, mentre è pari ad una unità se l’organico aziendale è compreso tra i 51 ed i 150 dipendenti. (Circ. min. 4/2000) Tale quota si aggiunge al 7% previsto come quota d’obbligo per le persone portatrici di disabilità.

La presente categoria è interessata anche agli interventi previsti dalla legge regionale ai titoli I, II, IV. (Art. 2 L.R. 14/2000)
Presentazione

L’inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro riguarda le persone in età lavorativa portatori di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %. Riguarda anche le persone invalide del lavoro, con una minorazione superiore al 33% accertata dall’INAIL, le persone non vedenti o sordomute. E le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

In via transitoria riguarda anche gli orfani, le vedove, i coniugi e i figli superstiti di soggetti riconosciuti invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché i profughi italiani rimpatriati e le famiglie vittime del terrorismo.

La normativa si applica anche ai cittadini extracomunitari, presenti regolarmente in Italia, che siano stati riconosciuti invalidi dalle apposite Commissioni (Sentenza della Corte Costituzionale n. 454 del 16 dicembre 1998 e Circolare Ministero de Lavoro n. 11 del 2 febbraio 99).

Gli Enti cui è affidata l’attuazione della L.68/99 sono le Regioni e le Province e gli “Uffici competenti” all’applicazione e gestione della Legge sono quelli che le Province individuano all’interno della loro organizzazione.


Osserviamo ora nel dettaglio le disposizioni della legge 12-3-99 n. 68.
Documentazione utile

* L.R. 68/99 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili - Testo integrale della legge


* Art. 11 L.R. 68/99 - Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa - Criteri e bozza per la stipula della convenzione per l'inserimento lavorativo di persone disabili, approvati con delibera n° 261/30924 del 16/06/00 e modifcati con delibera n° 96/21217 del 26/03/01.


* Art. 12 L.R. 68/99 - Cooperative sociali - Criteri e bozza per stipula della convenzione per l'inserimento temporaneo di lavoratori portatori di disabilità, approvati con delibera n° 110/24501 del 3/4/01.


* Art. 13 L.R. 68/99 - Agevolazioni per le assunzioni - Lettera per la richiesta di contributo, Prospetto contenente i dati relativi all'inserimento lavorativo di persone disabili (Allegato A) e Programma di inserimento lavorativo di persone disabili (Allegato B), entrambi da allegare alla domanda di contributo.


* Art. 17 L.R. 68/99 - Obbligo di certificazione - Nota Informativa, Modulo di richiesta di certificazione


* Il lavoro possibile - Guida al "collocamento mirato" delle persone disabili e all'utilizzo della L. 68/99 e della L.R. 14/2000 Bozza n° 1 del 15 Dicembre 2001 a cura dell'Agenzia Emilia Romagna Lavoro


* Decreto Ministeriale del 22/11/99 e prospetto informativo - Disciplina della trasmissione e prospetto informativo da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68


* Delibera regionale n° 1872 del 31/10/00 - Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni applicative ai sensi della legge 68/99 e della L.R. 14/00


* Modello per l'iscrizione delle persone disabili alle liste per il collocamento mirato


* Composizione Commissione di Concertazione per la gestione della L.R. 68/99, approvata con delibera n° 222/26282 del 23/05/00


* Composizione Comitato Tecnico per la gestione della L.R. 68/99, approvata con atto n° 6931/2001 del 2/2/01