Inserimento
lavorativo persone disabili
I
servizi offerti dai Centri per l'Impiego per l'inserimento
lavorativo di persone disabili sono:
informazioni
relative a: norme e leggi riguardanti l’inserimento
delle persone disabili; caratteristiche del mercato del lavoro,
in particolare di quello locale; professioni; informazioni
sulle diverse associazioni di categoria che si occupano delle
persone disabili; offerte da parte di aziende, cooperative,
professionisti.
Orientamento
Si cerca di facilitare il cliente/utente disabile ad accedere
ai servizi presenti nella struttura ed a quelli esterni tenendo
conto delle sue difficoltà, in spazi privi di barriere
architettoniche, caratterizzati dal consentire un agevole
accesso alle persone ed ai loro familiari, secondo le norme
previste.
Inoltre
si cerca di valutare modalità di percezione e di definizione
dei problemi da parte del cliente/utente, le sue motivazioni
ed aspettative, aiutandolo a definire il problema e le strategie
adeguate per risolverlo, cercando così di definire
le proprie risorse e le proprie capacità in vista dell’inserimento
lavorativo.
lavoro
Chi aspira ad un posto di lavoro può ricorrere al collocamento
obbligatorio e mirato, previsto dalla Legge n. 68 del 1999
che è entrata in vigore il 18 gennaio 2000. Ha come
finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione
lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso
servizi di sostegno e di collocamento mirato.
L’art.
2 di questa legge recita:
“Per
collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di
strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare
adeguatamente le persone con disabilità nelle loro
capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto,
attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno,
azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli
ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui
luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.”
Essa
si applica:
a.
alle persone in età lavorativa affette da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap
intellettivo, che comportino una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni
per il riconoscimento dell'invalidità civile. (L'accertamento
delle condizioni di disabilità che danno diritto di
accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili,
è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
b.
alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità
superiore al 33%;
c.
alle persone non vedenti o sordomute;
d.
alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra
e invalide per servizio;
Una
volta ottenuto il riconoscimento dell’invalidità
si presenta la domanda di iscrizione presso gli uffici competenti
dove è istituito un elenco, con unica graduatoria,
dei disabili che risultano disoccupati.
Alla
domanda, oltre al suddetto certificato di invalidità,
vanno allegati:
stato
di famiglia o autocertificazione;
fotocopia
del modello C/1 aggiornato (Va ricordato che prima della domanda
per ottenere l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio,
va fatta l'iscrizione al Centro per l'impiego).
Sono
previste diverse modalità di assunzione compresi l'apprendistato,
il contratto di formazione lavoro, il tempo determinato, il
part-time.
Sommario Documentazione utile
*
Presentazione
* Soggetti Beneficiari
* Soggetti obbligati
- Datori di lavoro
- Prospetto quote da riservare ai disabili e modalità
di assunzione
- Criteri computo della quota da riservare ai disabili
- Datori di lavoro pubblici
* Modalità di assolvimento dell'obbligo di assunzione
- Iscrizioni - Elenco - Graduatoria
- Richiesta di avviamento
- Mansioni
- Convenzioni
- Criteri adottati dalla Provincia di Milano per la stipula
delle convenzioni
- Inserimento tramite convenzione con le cooperative sociali
o disabili liberi professionisti
- Esclusioni
- Sospensione dell'obbligo
- Compensazioni
- Esoneri parziali
* Agevolazioni
- Fondo Nazionale per l'occupazione dei disabili
- Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni
sul Fondo Nazionale
- Fondo Regionale
- Incentivi previsti dalla normativa regionale
* Certificazioni
* Sanzioni amministrative a carico di imprese private e enti
pubblici economici
* Norme transitorie
* Documentazione utile
Agevolazioni
FONDO
NAZIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI
L'assunzione
dei disabili tramite le convenzioni previste dall'art. 11
permette ai datori che assumono un: (Art. 13 L. 68/99)
* disabile con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1° alla
3° categoria delle tab. di cui al DPR 23/12/78 n. 915
* soggetti con handicap intellettivo e psichico
Fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali
per un periodo massimo di 8 anni
*
disabile con riduzione della capacità lavorativa compresa
tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla 4° alla
6° cat. delle tabelle di cui al DPR 23/12/78 n. 915
Fiscalizzazione nella misura del 50% dei contributi previdenziali
ed assistenziali per un periodo massimo di 5 anni
*
disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore
al 50%
Rimborso forfettario delle spese per la trasformazione del
posto di lavoro, per l'approntamento di tecnologie di telelavoro
e per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano
in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile
*
che attivano un tirocinio finalizzato all'assunzione, da considerarsi
utile ai fini della copertura della quota di mercato
Pagamento importi assicurazioni INAIL e responsabilità
civile
CRITERI
E MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI SUL FONDO
NAZIONALE
Per
poter accedere alle agevolazioni previste sopra elencate,
finanziate col Fondo per l’occupazione, occorre che
il datore di lavoro abbia stipulato apposita convenzione ex
art. 11 con la Provincia e che presenti entro il 30 giugno
di ciascun anno specifica richiesta, corredata dal programma
di inserimento lavorativo e dall’ammontare degli oneri
per cui chiede il contributo. (Art. 13, comma 8 L. 68/99 D.P.C.M.
91/2000)
Alle agevolazioni possono accedere anche datori di lavoro
non soggetti all’obbligo. (Del. G.R. n. 1872 del 31/10/2000,
Allegato A) punto 2)
L’istruttoria
delle richieste deve essere condotta privilegiando:
*
gli inserimenti di disabili che presentano particolari difficoltà
ed nello specifico lavoratori con handicap intellettivo e
psichico,
* gli inserimenti lavorativi stabili,
* i percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie
compensative innovative,
* gli inserimenti con modalità e tempi innovativi di
lavoro,
* gli inserimenti di donne disabili.
Le Province riconoscono l’ammissibilità delle
domande limitatamente alle risorse ad esse assegnate dalla
Regione, in relazione al fondo messo a sua disposizione dal
Ministero del lavoro.
I programmi di inserimento possono essere ammessi agli incentivi
per più anni con imputazione del finanziamento al budget
dell’anno di presentazione della richiesta da parte
del datore di lavoro.
L’esito dell’istruttoria condotta dalla Provincia
è trasmesso alla Regione che provvede ad assegnare
le agevolazioni.
L’istruttoria per l’assegnazione di tale fondo
è stata approvata con deliberazione della Giunta Provinciale
nn.574/64616 del 12-12-2000 e nn……/32021 del……..
FONDO
REGIONALE
Il
nuovo Fondo regionale, istituito dalla Regione, eroga contributi
agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno
dell’inserimento lavorativo dei disabili e ai datori
di lavoro che effettuano spese di ristrutturazione per accogliere
il disabile, in aggiunta ai fondi statali. (Art. 14 L. 68/99)
Il Fondo è alimentato dagli importi delle sanzioni
amministrative dovute per infrazioni alla legge e dai contributi
da chiunque versati per sostenere le iniziative di inserimento
lavorativo.
Il
fondo regionale è gestito dalla Commissione a ciò
preposta, composta da rappresentanze paritetiche di:
*
Lavoratori
* Datori di lavoro
* Disabili
In Emilia-Romagna la Commissione è composta da: (Art.
13 L.R. 14/2000)
*
Assessore Regionale al Lavoro
* Assessore Politiche Sociali o suo delegato
* Due rappresentanti della Province
* Sei componenti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
* Sei componenti delle Organizzazioni datoriali
L’attività
della Commissione è disciplinata da apposito regolamento
adottato dalla stessa.
Il funzionamento del Fondo è stabilito dalla Giunta
Regionale mediante direttive ed indirizzi, sentita la Commissione
per la gestione dello stesso.
La regione sostiene accordi con Enti, Associazione e Fondazioni
per favorire l’occupazione dei disabili .
INCENTIVI
PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE
La
Regione prevede la possibilità di erogare incentivi
per l’assunzione di iscritti nell’elenco del collocamento
mirato.
I fondi sono quelli che ogni Provincia destina a tal fine,
all’interno delle risorse del Fondo Sociale Europeo
Ob 3, Asse B.
I datori di lavoro interessati devono presentare domanda documentata,
secondo uno schema predisposto dall’ufficio, a seguito
dell’emissione di apposito bando. Usualmente detto bando
è pubblicato a fine estate.
Certificazioni
Nel
caso di partecipazione ad appalti pubblici o di rapporti convenzionali
o di concessione con pubbliche amministrazioni, le imprese
devono dichiarare di essere in regola con le norme relative
al collocamento obbligatorio e devono produrre certificazione
dell’ente competente. (Art. 17 L. 68/99, Circ. min.
41/2000)
A tal fine il Servizio provinciale deve rilasciare, qualora
ricorra il caso, apposita dichiarazione sul rispetto della
normativa, pena l’esclusione dal bando o dalla convenzione.
La certificazione potrà essere rilasciata, su richiesta
del datore di lavoro interessato, quando l’impresa ha
realizzato la totale copertura della quota d’obbligo
o, a fronte di scoperture, sia stato definito con il Servizio
provinciale competente lo strumento per assolvere compiutamente
all’obbligo:
*
stipula di convenzione ai sensi dell’art. 11 con indicazione
del programma di assunzioni e delle modalità con cui
è assolto l’obbligo per i posti non dedotti in
convenzione (es: esonero parziale),
* sospensione temporanea dall’obbligo,
* compensazione territoriale,
* autorizzazione alla graduazione nel tempo delle assunzioni
nel caso di trasformazione della natura giuridica. (L. 236/93,
D.M. 15/5/2000)
I datori di lavoro non obbligati e quindi quelli con meno
di 15 dipendenti o quelli con un numero di dipendenti compreso
fra 15 e 35 che non hanno effettuato assunzioni dopo il 18-1-2000
non sono tenuti a produrre, in sede di gara o di convenzione
o concessione, la certificazione di cui all’art. 17,
bensì è opportuno che presentino almeno un’autocertificazione
a cura del legale rappresentante relativa alla loro condizione
di non assoggettabilità agli obblighi della L. 68/99.
Circa
il periodo di validità della certificazione si ritiene
possa essere di un massimo di mesi sei qualora la stessa sia
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante
che confermi la persistenza, relativamente agli obblighi della
L.68/99, della situazione attestata dalla certificazione provinciale.
(Circ. min. 79/2000)
Modalità di assolvimento dell'obbligo di assunzione
ISCRIZIONI
– ELENCO – GRADUATORIA
Iscrizioni
(Art. 8 L. 68/99)
I
disabili con i requisiti richiesti si devono iscrivere in
apposito tenuto dall’Ufficio competente. (Circ. min.
4/2000)
Tale ufficio predispone apposita scheda professionale con
annotazione delle capacità lavorative, delle abilità,
delle competenze, delle inclinazioni e della natura e grado
delle minorazioni. Di tale lavoro si avvale il Comitato Tecnico
per l’avviamento al lavoro dei disabili già iscritti
in base alla precedente disciplina in materia di collocamento
obbligatorio. (Art. 9, comma 2, D.P.R. 333/2000)
Per i nuovi iscritti e per quelli iscritti provvisoriamente
ai sensi della nuova normativa, sarà effettuato l’accertamento
previsto dall’art. 1, comma 4, della L. 68/99 finalizzato
a formulare una diagnosi funzionale della persona disabile
per individuarne la capacità globale per il collocamento
lavorativo. (D.P.C.M. 13/01/2000)
Elenco
L’elenco
delle persone disabili che risultano disoccupate e che aspirano
ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative
è tenuto da uffici provinciali competenti, che provvedono
al collocamento mirato dei disabili presso i datori di lavoro
obbligati.
Detto elenco è costantemente aggiornato con l’inserimento
in ogni momento di iscritti per cui sia stato effettuato l’accertamento
previsto dall’art. 1, comma 4, della L. 68/99.
Graduatoria
(Art. 9, comma 3, D.P.R. 333/2000, Del. G.R. n. 1872 del 31/10/2000,
Allegato A), punto 3)
La
graduatoria è unica per tutti gli iscritti nell’elenco
ed è formulata secondo le regole definite dalla Regione
e dal Regolamento di attuazione della L. 68/99.
Gli elementi per la formazione della graduatoria sono: anzianità
di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio,
carico familiare, condizione economica, percentuale di invalidità
e difficoltà di locomozione nel territorio.
La graduatoria ha validità annuale, è formulata
con riferimento alla data del 31dicembre di ogni anno ed è
pubblicata entro il 31 marzo dell’anno successivo.
La graduatoria attualmente in vigore è stata approvata
con determinazione dirigenziale prot. 26684/2001.
Gli uffici competenti realizzano gli avviamenti numerici presso
i datori di lavoro pubblici e privati sulla base delle competenze
professionali richieste e, relativamente a queste, della graduatoria
provinciale.
I
lavoratori disabili licenziati per riduzione di personale
o per giustificato motivo oggettivo mantengono la stessa posizione
in graduatoria precedente all’inserimento in azienda.
RICHIESTA
DI AVVIAMENTO
I
datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti
la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in
cui sono obbligati all’assunzione di lavoratori disabili.
(Art. 9 L. 68/99).
La richiesta di avviamento si intende presentata anche con
l’invio agli uffici competenti del prospetto informativo
previsto dal comma 6 dell’art. 9 dellaL.68/99.
Tali prospetti debbono contenere le informazioni previste
dal D.M. 22 11.1999, pubblicato sulla G.U. 295 del 17.12.99,
tra cui: (Art. 9, comma 6, L. 68/99 e D.M. 22/11/99)
*
n. complessivo dipendenti e n. dei lavoratori su cui si computa
la quota di riserva,
* n. e nominativi dei lavoratori computabili nella quota di
riserva,
* posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori
disabili,
* n. delle convenzioni in corso,
* la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste per
l’esonero parziale o per gradualità di avviamenti
o per la compensazione territoriale.
I prospetti devono essere trasmessi entro il 31 gennaio di
ogni anno, fotografando la situazione al 31 dicembre dell’anno
precedente, dal datore di lavoro con unica sede al Servizio
del territorio in cui ha sede l’azienda.
I datori di lavoro con più sedi devono trasmettere
ad ogni Servizio provinciale i prospetti delle singole sedi
e quello riassuntivo al Servizio del territorio dove ha sede
legale l’impresa sempre entro la medesima data.
Modalità di avviamento
Nel
caso in cui sia impossibile avviare lavoratori con la qualifica
richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro,
gli Uffici competenti avviano lavoratori con qualifiche simili,
secondo l’ordine di graduatoria, e previo addestramento
o tirocinio. (Art. 7 D.P.R. 333/2000)
Per facilitare l’inserimento può essere stipulata
una convenzione ai sensi degli articoli 11 e 12 della L.68/99.
Qualora il datore di lavoro non si presenti per verificare
le possibilità di assunzione e non sia possibile stipulare
apposita convenzione, l’Ufficio procede all’avviamento
numerico.
Se non è possibile procedere all’avviamento per
cause non imputabili al datore di lavoro, lo stesso può
presentare domanda di esonero parziale.
Gli Uffici possono individuare i lavoratori da avviare anche
mediante chiamata con avviso pubblico e graduatoria limitata
a chi aderisce alla specifica occasione di lavoro.
Detto finanziamento, finalizzato alla formazione denominata
“just in time”, è sempre utilizzabile attraverso
Enti di formazione professionale, che possono attivare, previo
assenso della Provincia, attività formative personalizzate
di accompagnamento all’inserimento lavorativo.
MANSIONI
La
mansione assegnata deve essere compatibile con la condizione
del disabile. (Art. 10 L. 68/99)
Nel caso di aggravamento delle condizioni del disabile o di
variazioni significative dell’organizzazione del lavoro,
il disabile può chiedere di verificare la compatibilità
tra mansioni e stato di salute. Nelle medesime ipotesi il
datore di lavoro può richiedere la verifica della possibilità
di continuare o meno il rapporto di lavoro.
Accertato l’aggravamento da parte della Commissione
medica di cui all’art. 4 L.104/92, integrata, il disabile
ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di
lavoro fino a che l’incompatibilità persiste.
In caso di accertata definitiva impossibilità di reinserimento,
anche attuando possibili adattamenti all’organizzazione
del lavoro, il rapporto di lavoro viene risolto.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il datore è
tenuto a darne comunicazione nel termine di dieci giorni agli
uffici competenti al fine della sostituzione del lavoratore
con altro avente diritto all’avviamento obbligatorio.
Qualora il disabile senza giustificato motivo, per due volte
consecutive, non risponda alla convocazione o rifiuti il posto
di lavoro offerto, corrispondente ai suoi requisiti professionali
e alla disponibilità dichiarata al momento dell’iscrizione
nella lista, è cancellato dalle liste di collocamento
per sei mesi e decade dal diritto dell’indennità
di disoccupazione ordinaria.
Licenziamento
e recesso
Qualora
il recesso per mobilità o il licenziamento per riduzione
del personale o per giustificato motivo oggettivo esercitato
nei confronti di un lavoratore occupato obbligatoriamente
provochi una riduzione del numero minimo di disabili da occupare,
il recesso o il licenziamento sono annullabili. (Art. 10,
comma 4 L. 68/99)
CONVENZIONI
Rappresentano
uno degli strumenti fondamentali per personalizzare gli interventi
e consentire un’effettiva attuazione dell’obbligo,
programmata nel tempo. (Art. 11, commi 1, 2, 3 e 6 L. 68/99)
La legge infatti istituzionalizza la facoltà, al fine
di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, di
dare corso a convenzioni tra gli Uffici provinciali competenti
ed il datore di lavoro per realizzare l’inserimento
mirato.
La convenzione deve prevedere i tempi e le modalità
delle assunzioni, con possibilità di estendere a tutte
la scelta nominativa.
La convenzione può essere stipulata anche con datori
di lavoro non obbligati.
Fra le modalità di assunzione che possono essere convenute
sono previsti:
1.
tirocini formativi e di orientamento finalizzati all’assunzione,
2. periodi di prova più lunghi di quelli fissati dal
C.C.N.L., purché l’esito negativo della prova
non sia riconducibile alla menomazione da cui è affetto
il soggetto,
3. contratti di lavoro a termine.
L’Organismo di concertazione previsto dall’art.
6 della L.68/99 può proporre deroghe ai limiti di età
e di durata dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato
se giustificati da specifici progetti di inserimento lavorativo.
La
convenzione per l’avviamento dei disabili che presentano
maggiori difficoltà di inserimento, chiamata convenzione
di integrazione lavorativa, deve prevedere: (Art. 11, commi
4 e 7, L. 68/99)
*
l’indicazione analitica delle mansioni attribuite al
lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
* le forme di sostegno, tutoraggio e consulenza da parte dei
servizi competenti,
* le verifiche periodiche dell’andamento del percorso
di formazione dei lavoratori disabili.
I disabili psichici sono avviati mediante convenzione e i
datori di lavoro che effettuano queste assunzioni hanno diritto
alle agevolazioni di cui all’art. 13 L.68/99
CRITERI
ADOTTATI DALLA PROVINCIA DI FERRARA PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI
I
criteri per la stipula delle convenzioni per l’inserimento
lavorativo di cui all’art. 11 e la relativa bozza sono
quindi stati approvati dalla Giunta Provinciale con proprie
deliberazioni nn. 261/30924 del 16-6-2000 e nn. 96/21217 del
26-3-2001 e costituiscono la base su cui lavorare per la definizione
dell’accordo fra Ente e datori di lavoro.
La Provincia di Milano ha messo a disposizione fondi rientranti
nell’Asse B del Fondo Sociale Europeo per l’effettuazione
di tirocini formativi e di orientamento per la preparazione,
su richiesta delle aziende interessate, di disabili all’inserimento
lavorativo.
In particolare ha previsto una durata delle stesse di norma
compresa fra 24 e 36 mesi, in relazione alla natura della
riduzione delle capacità lavorative del disabile, agli
inserimenti programmati, al numero dei dipendenti impiegati
e alle caratteristiche della produzione. Resta ferma la possibilità
per le parti contraenti di prevedere durate diverse in relazione
a specifiche esigenze.
INSERIMENTO
TRAMITE CONVENZIONE CON LE COOPERATIVE SOCIALI O DISABILI
LIBERI PROFESSIONISTI
La
Provincia, le cooperative sociali, di cui all’art. 1,
lett. b) della L. 381/91, o i disabili liberi professionisti
ed i datori di lavoro privati possono prevedere, mediante
convenzioni, l’inserimento temporaneo dei disabili presso
le cooperative sociali stesse o i disabili liberi professionisti
nei cui confronti il datore si impegna ad affidare commesse
di lavoro. (Art. 12 L.68/99, Art. 10 D.P.R. 333/2000)
In tal caso i datori di lavoro assumono un disabile, applicando
il contratto in vigore presso l’azienda, che viene computato
nell’aliquota d’obbligo, ma che presta la sua
attività lavorativa presso la cooperativa sociale o
il professionista, i quali sono tenuti a corrispondergli il
trattamento economico e previdenziale. (Circ min. 4/2000 e
Circ. min. 41/2000)
Questa modalità di avviamento al lavoro, del tutto
innovativa, deriva dal riconoscimento della rilevanza, per
i lavoratori disabili, del passaggio da una vita inattiva
a quella lavorativa, abituando i soggetti che ne abbisognano
alla vita di relazione in un ambiente di lavoro protetto e
attraverso un percorso di inserimento guidato.
La
convenzione non può riguardare più di:
*
un disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti,
* il 30% dei disabili da assumere se il datore di lavoro occupa
più di 50 dipendenti.
La stessa non può eccedere i dodici mesi, prorogabili
di ulteriori dodici, da parte degli uffici competenti, in
relazione al tipo di inserimento previsto, e non è
ripetibile per lo stesso soggetto, salva diversa valutazione
del Comitato tecnico di cui all’art. 6 L.68/99.
Gli esiti del percorso formativo sono comunicati dalla cooperativa
sociale o dal disabile libero professionista al datore di
lavoro con le modalità individuate dalla convenzione.
L’eventuale recesso di uno dei contraenti prima della
scadenza della convenzione comporta l’immissione in
servizio del disabile presso il datore di lavoro che l’ha
assunto.
Condizioni
La
convenzione è efficace se:
1.
il datore di lavoro si impegna ad assumere contestualmente
il disabile a tempo determinato;
2. è coperta la quota di riserva prevista dalla legge;
3. la cooperativa sociale o il disabile libero professionista
si impegnano a pagare le retribuzioni ed a versare i contributi
previdenziali ed assistenziali spettanti al disabile.
Nella convenzione poi deve essere indicato anche:
*
l’ammontare delle commesse affidate alla cooperativa,
* il nominativo del disabile e lo specifico percorso formativo
per lui predisposto, che deve essere orientato all’acquisizione
di professionalità adeguate alle mansioni che lo stesso
dovrà successivamente svolgere in azienda.
I disabili liberi professionisti che stipulano le convenzioni
di cui all’art. 12 della L. 68/99 devono essere iscritti
al relativo albo professionale da almeno un anno, così
come le cooperative sociali devono essere iscritte all’apposito
albo regionale da almeno un anno.
CRITERI
ADOTTATI DALLA PROVINCIA DI FERRARA PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI
DI CUI ALL’ART. 12 l.68/99
L’Organismo
di Concertazione per l’attuazione della L.68/99 ha elaborato
criteri e proposte di intervento per la realizzazione di tale
strumento.
I
criteri per la stipula delle convenzioni di cui all’art.
12 e la relativa bozza sono quindi stati approvati dalla Giunta
Provinciale e costituiscono la base su cui lavorare per la
definizione dell’accordo fra Ente, i datori di lavoro
e le cooperative sociali o i disabili liberi professionisti.
ESCLUSIONI
Sono
esclusi dal collocamento obbligatorio i datori di lavoro privato
e pubblico che operano nei trasporti pubblici aerei, marittimi
e terrestri, in relazione al personale viaggiante e navigante
e i datori di lavoro che gestiscono impianti a fune, relativamente
al personale operativo. (Art. 5 L. 68/99)
I
datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore
dell’autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne
il personale viaggiante, all’osservanza dell’obbligo
di assunzione di persone disabili. (L. 27/2000 che modifica
l'art. 5, comma 2, L. 68/99)
Con
D.P.C.M., ancora da emanare, saranno individuate le mansioni
che, in relazione all’attività svolta dalle pubbliche
amministrazioni e dagli enti pubblici non economici, non consentono
l’occupazione di lavoratori disabili o la consentono
in misura ridotta.
SOSPENSIONE
DELL’OBBLIGO
Gli
obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese
per le quali sussista una delle seguenti condizioni: (Art.
3, comma 5, L. 68/99)
*
che sia in atto un intervento di integrazione salariale straordinaria,
* che siano soggette a procedure concorsuali,
* che abbiano in essere contratti di solidarietà.
La sospensione degli obblighi è pure prevista per la
durata della procedura di mobilità e della procedura
per licenziamento per riduzione del personale di cui alla
legge 223/1991. Qualora la procedura si concluda con almeno
cinque licenziamenti, la sospensione dell’obbligo permane
per il periodo in cui sussiste il diritto di precedenza all’assunzione
previsto dall’art.8, comma 11 della legge 223/91, cioè
entro un anno dall’ultimo licenziamento.
Modalità
di fruizione
Per
accedere a tale istituto le aziende devono inoltrare apposita
comunicazione al Servizio provinciale competente rispetto
all’unità produttiva per la quale si chiede la
sospensiva, corredata da documentazione idonea a dimostrare
la sussistenza di una delle condizioni che la consentono e
allegando il provvedimento amministrativo che riconosce una
delle condizioni sopra citate. (Art. 4, comma 1, D.P.R. 333/2000,
Circ. min. 76/99, circ. min. 4/2000)
In
attesa dell’emanazione del provvedimento di ammissione
ai trattamenti che consentono la sospensiva, il datore di
lavoro può ugualmente chiedere di fruire della sospensione
al Servizio provinciale competente che, valutata la situazione
dell’impresa, può autorizzare la sospensione
temporanea per non più di tre mesi, con provvedimento
rinnovabile una sola volta. (Art. 4, comma 3, D.P.R. 333/2000)
L’istituto
della sospensione è esteso anche alle altre categorie
protette di cui all’art. 18, comma 2 (quindi non solo
i disabili). (Art. 4, comma 4 D.P.R. 333/2000)
Durata
della sospensione
La
sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti
di cui all’art. 3 della Legge e cessa contestualmente
al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa.
(Art. 4, comma 2, D.P.R. 333/2000)
Entro
60 giorni da tale data il datore di lavoro presentala richiesta
di avviamento dei lavoratori da assumere.
COMPENSAZIONI
I
datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati,
su loro richiesta motivata, ad assumere in una unità
produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio, superiore a quello prescritto, calcolando le
eccedenze a compensazione del minor numero di assunzioni previste
in altre unità lavorative. (Art. 5, comma 8, L. 68/99,
D.P.R. 333/2000 e Circ. 4/2000)
Modalità
di fruizione
I
datori di lavoro privati presentano la domanda tesa ad ottenere
l’autorizzazione alla compensazione territoriale al
Servizio provinciale competente, cioè a quello in cui
il datore ha la sede legale, qualora le unità produttive
siano situate nella stessa regione. Contestualmente, secondo
le previsioni della L.R. 14/2000 il datore presenterà
l’istanza, per conoscenza, anche al Servizio competente
della Provincia dove ha sede l’unità operativa
con il maggior numero di addetti. (Art. 5, comma 1. D.P.R.
333/2000, Del. G.R. n.1872 del 31/10/2000 Allegato A), punto
5)
Qualora
le unità produttive interessate siano situate in regioni
diverse, il datore di lavoro inoltra la domanda al Ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale, Direzione generale
per l’impiego. In tal caso alla domanda deve essere
allegata copia dell’ultimo prospetto informativo. (Art.
5, comma 3 D.P.R. 333/2000)
In
entrambi i casi la domanda deve essere adeguatamente motivata
e deve contenere gli elementi di cui alla deliberazione G.R.
n. 1872 del 31-10-2000, Allegato A), punto 5.
I
datori di lavoro pubblici possono effettuare compensazioni
limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale.
Ciò avviene in via automatica. (Art. 5, comma 4 D.P.R.
333/2000)
Qualora
l’obbligo sia limitato all’assunzione di uno o
due lavoratori disabili, come nel caso di aziende sino a 50
lavoratori per le quali l’obbligo si riferisce al complesso
aziendale nella sua interezza, la scelta della sede o delle
sedi dove assolvere agli obblighi di cui alla L.68/99 è
affidata alle scelte del datore di lavoro, in considerazione
delle condizioni organizzative ed ambientali delle varie unità
produttive ritenute più adeguate. (Circ. min. 36/2000)
In
tal caso la richiesta di avviamento va indirizzata al Servizio
territorialmente competente e contestualmente il datore di
lavoro dovrà comunicare tale intenzione anche al Servizio
ove l’impresa ha sede legale. Analogamente, nel prospetto
informativo dovrà essere specificato in quali unità
operative l’azienda intende procedere alla copertura
delle assunzioni di cui alla L.68/99.
Modalità
di rilascio dell’autorizzazione
Il
servizio competente valuta l’ammissibilità della
domanda in relazione alla situazione organizzativa dell’azienda
ed al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento
obbligatorio in ciascun ambito provinciale. (Art. 5, comma
2, D.P.R. 333/2000)
Il provvedimento è emanato entro 150 giorni dal ricevimento
della domanda, previo raccordo ed acquisizione del parere
degli altri servizi provinciali interessati ed è trasmesso
immediatamente a tutti loro.
Trascorso detto termine, che può essere interrotto
per acquisire ulteriori elementi di valutazione, senza che
la Provincia si sia espressa, la domanda si intende accolta.
Nel caso in cui la domanda riguardi unità produttive
collocate in regioni diverse il Ministero acquisisce le informazioni
necessarie sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio
presenti in ogni Provincia interessata e decide entro 150
giorni dal ricevimento dell’istanza. (Art. 5, comma
3 D.P.R. 333/2000)
Trascorso detto termine, che può essere interrotto
per acquisire ulteriori elementi di valutazione, senza che
lo stesso si sia espresso, la domanda si intende accolta.
ESONERI
PARZIALI
L’esonero
parziale dall’obbligo di assumere l’intera percentuale
di disabili prescritta dalla legge può essere richiesto
dai datori di lavoro privati ed enti pubblici economici a
causa delle speciali condizioni delle loro attività.
Sono esonerati i datori di lavoro pubblici e privati del trasporto
pubblico aereo, marittimo e terrestre e del settore degli
impianti a fune relativamente al personale viaggiante e navigante
o adibito alle aree operative di esercizio e regolarità
dell’attività di trasporto. (Art. 5 L. 68/99,
D.M. 7/7/2000 n. 357, Del. G.R. n. 1872 del 31/10/2000 Allegato
A) punto 4)
Con
apposito D.P.C.M. saranno determinate le mansioni che, in
relazione all’attività delle Pubbliche Amministrazioni,
non consentono l’occupazione di disabili.
Modalità
di fruizione
L’istanza
deve essere rivolta ai Servizi provincia territorialmente
competenti rispetto all’unità produttiva per
la quale si chiede l’esonero. Qualora la domanda di
esonero parziale interessi più unità produttive,
dislocate in diverse province, la domanda è presentata
al Servizio del territorio in cui il datore ha sede legale.
(D.M. 7/7/2000 n. 357, Circ. min. 4/2000)
La domanda deve essere adeguatamente motivata in ordine alle
condizioni che possono consentire l’esonero e contenere
quanto previsto dall’art. 4 del D.M. 7-7-2000 n. 357.
L’autorizzazione è concessa per un periodo di
tempo determinato.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione i datori di
lavoro versano al fondo regionale per l’occupazione
dei disabili un contributo di lire 25.000 per ogni disabile
non assunto e per ogni giornata lavorativa. (del. G.R. n.
1872 del 31/10/2000 Allegato A) punto 4)
Secondo le indicazioni regionali il computo delle giornate
va effettuato sui giorni lavorativi, considerando tali tutti
i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi,
escludendo quindi le feste nazionali, le giornate di sabato
e domenica e la festività del Patrono.
Le
scadenze per i versamenti sono le seguenti:
*
entro 30 gg. dalla comunicazione dell’esito dell’istruttoria
per la richiesta di esonero, allorché la relativa autorizzazione
non sia stata concessa,
* entro il 30 dicembre di ogni anno del periodo su cui agisce
l’esonero, allorché l’autorizzazione sia
stata concessa.
L’obbligo del pagamento del contributo nella misura
percentuale corrispondente all’esonero richiesto decorre
dalla data della domanda e nel caso di richiesta di certificazione
di cui all’art. 17 L.68/99 deve essere contestuale.
L’esonero ha natura di parzialità e non pertanto
non può corrispondere alla mancata assunzione totale
dei disabili previsti nella quota di riserva.
Modalità
di rilascio dell’autorizzazione
Ai
fini del rilascio dell’autorizzazione all’esonero
parziale il Servizio provinciale competente verifica la sussistenza
di speciali condizioni di attività, accertando la presenza
in esse di almeno una delle seguenti caratteristiche: faticosità
nella prestazione lavorativa richiesta; pericolosità
connaturata al tipo di attività, derivante anche da
condizioni ambientali; particolare modalità di svolgimento
del lavoro. (D.M. 7/7/2000 n. 357)
In presenza di almeno una delle caratteristiche sopra elencate
ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di
disabilità e con le capacità lavorative degli
aventi diritto, esaminate le motivazioni addotte, il Servizio
può autorizzare l’esonero parziale sino alla
misura massima del 60% della quota di riserva. Detta percentuale
può essere aumentata sino all’80% per i datori
di lavoro operanti nel settore della sicurezza e vigilanza
e nel settore del trasporto privato.
Qualora la domanda di esonero interessi unità produttive
site in diverse province il Servizio competente a ricevere
la domanda provvede al suo inoltro ai Servizi competenti per
ogni unità operativa interessata, che rilasciano l’autorizzazione
relativamente a tale unità.
Fino all’adozione dell’autorizzazione all’esonero
parziale il Servizio competente autorizza la sospensione degli
obblighi occupazionali nella misura percentuale richiesta
e comunque non superiore al 60%; gli importi versati o da
versare sono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle
scoperture.
Qualora l’autorizzazione sia negata, la richiesta di
assunzione di disabili va presentata entro 60 giorni dalla
relativa comunicazione; l’importo pagato sino all’
emanazione del provvedimento è utile ai fini del regolarizzo
delle scoperture.
In attesa dell’emanazione del provvedimento, i datori
di lavoro interessati al rilascio della certificazione di
cui all’art. 17 della L.68/99 devono versare, contestualmente
alla richiesta di certificazione, il contributo esonerativo
corrispondente all’esonero richiesto. Detto contributo
dovrà essere rapportato al periodo necessario per l’istruttoria,
non superiore a sei mesi e quindi verosimilmente a cinque
mesi.
Il Servizio, ai fini istruttori, può avvalersi della
D.P.L. e delle strutture del S.S.N., che devono inviare il
rapporto eventualmente richiesto entro 60 giorni.
Il servizio emana quindi il provvedimento entro 120 giorni
dalla richiesta.
Sanzioni
Le
sanzioni amministrative saranno irrogate, previa diffida ad
adempiere entro un congruo periodo, quando il datore di lavoro
non paghi il contributo o versi cifre inesatte. (Art. 2, commi
6 e 7, D.M. n. 357 del 7/7/2000)
In tal caso il Servizio competente comunica l’inadempimento
alla D.P.L. che provvede al calcolo delle maggiorazioni e
alla notifica del verbale contravvenzionale.
Le maggiorazioni sono comprese tra il 5 ed 24% della somma
dovuta.
Qualora il datore di lavoro non ottemperi al versamento dei
contributi il Servizio dichiara la decadenza dell’esonero
parziale e da parte del medesimo datore non potrà essere
riproposta domanda di esonero per un periodo di 12 mesi.
Disposizioni
transitorie
Le
precedenti autorizzazioni all’esonero parziale, rilasciate
ai sensi della normativa previgente, cessano la loro efficacia
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
di attuazione della L.68/99 (4-6-2001), ferma restando la
loro naturale scadenza, se precedente. Entro la data di scadenza
il datore di lavoro che ne fruisce può inoltrare istanza
di esonero secondo le modalità previste dalla L.68/99.
(Art. 13 D.P.R.
333/2000)
Soggetti obbligati
DATORI
DI LAVORO
Sono
tenuti all’assunzione sia i datori di lavoro pubblici
che i datori di lavoro privati nelle seguenti misure (Art.
3 L. 68/99):
*
7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti
(obbligo immediato, previa presentazione della richiesta di
assunzione entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo
agli Uffici competenti.)
* due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti (obbligo
immediato, previa presentazione della richiesta di assunzione
entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo agli
Uffici competenti.)
* un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. L’obbligo
sorge solo in presenza di nuove assunzioni e quindi se è
effettuata una nuova assunzione, aggiuntiva al numero dei
dipendenti i servizio. In tal caso il datore di lavoro deve
provvedere entro 12 mesi dalla data di tale prima assunzione.
Qualora entro il medesimo termine il datore di lavoro effettui
una seconda nuova assunzione, lo stesso è tenuto ad
adempiere contestualmente all’obbligo di assunzione
del lavoratore disabile. A tal fine, il datore di lavoro dovrà
inoltrare la richiesta di avviamento nei termini previsti
dalla legge (60 giorni dalla data di insorgenza dell’obbligo
e, dunque, per quanto sopra, dalla data della seconda nuova
assunzione) presentando il prospetto informativo di cui all’articolo
9, comma 6, con le modalità di cui al decreto 22.11.99,
pubblicato nella G.U. del 17.12.99, n. 295. (Circ. min. 77/99,
Circ. min. 4/2000, D.P.R. 333/2000)
Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per
la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione
del posto, per la durata dell’assenza, e quelle dei
lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti
entro 60 giorni dalla cessazione, nonché le assunzioni
effettuate ai sensi della L.68/99. (D.P.R. 333/2000)
Per
i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa
nazionale il collocamento dei disabili è previsto nei
soli servizi amministrativi.
PROSPETTO
QUOTE DA RISERVARE AI DISABILI E MODALITA' DI ASSUNZIONE
DIMENSIONE AZIENDA art. 4) L. 68/99 e art. 3) D.P.R. 333/2000
QUOTA DI RISERVA (1) (2) Art. 3 POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE
NOMINATIVA Art. 7 CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI Art.12
Fino a 14 dipendenti
Nessuna
No
No
Da 15 a 35 dipendenti o partiti politici, sindacati e enti
promossi dali stessi (4)
1 disabile (3) Si per tutte le assunzioni E' possibile stipulare
una convenzione con le cooperative sociali, ferme restando
le altre condizioni, per non più di un disabile
Da 36 a 50 dipendenti
2 disabili Si nei limiti del 50% delle assunzioni E' possibile
stipulare una convenzione con le cooperative sociali, ferme
restando le altre condizioni, per non più di un disabile
Oltre 50 dipendenti
7% dei lavoratori occupati Si nel limite del 60% delle assunzioni
E' possibile stipulare una convenzione con le cooperative
sociali, ferme restando le altre condizioni, nel limite del
30% dei disabili da assumere
REGIME TRANSITORIO Art. 18 (categorie in attesa di disciplina
organica) QUOTA RISERVATA ORFANI/VEDOVE (comma 2) TIPOLOGIA
DI ASSUNZIONE PARTICOLARITA'
Da 51 a 150 dipendenti
1
Avviamento nominativo o numerico
Oltre 150 dipendenti
1% organico
Avviamento nominativo o numerico
(1)
Sono computabili nell’assolvimento della quota d’obbligo
i lavoratori che sono già nell’organico aziendale
qualora si siano infortunati o abbiano contratto una malattia
da cui sia derivata un’inabilità superiore al
60%, purché la stessa non sia stata determinata da
violazione di norme sulla sicurezza da parte del datore di
lavoro. Gli stessi lavoratori sono ascrivibili alla quota
parte di assunzioni da effettuare con chiamata numerica.
(2)
In via transitoria per 24 mesi dall’entrata in vigore
del D.P.R. 333/2000 sono computabili altresì i lavoratori
già assunti di cui alle categorie art.18, comma 2,
L.68/99.(art.11 D.P.R. 333/2000).
(3)
I datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a
35 dipendenti che assumono un lavoratore disabile con invalidità
superiore al 50%, o ascrivibile alla V categoria di cui al
D.P.R. 246/97, con contratto a tempo parziale possono computare
il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall’orario
di lavoro svolto.(art.3, comma 5, D.P.R. 300/2000).
(4)
Per “enti promossi” si intendono quelli che riportano
il partito o il sindacato nella denominazione o nello statuto
come promotori (art. 6, comma 3, D.P.R. 333/2000).
CRITERI
COMPUTO DELLA QUOTA DA RISERVARE AI DISABILI
L’obbligo
di assunzione si determina calcolando il personale complessivamente
occupato. (Art. 3 D.P.R. 333/2000)
Ai
fini della determinazione dei soggetti disabili da assumere
non sono computabili tra i dipendenti: (Art. 4 L. 68/99 e
Circ. min. 4/2000)
*
i disabili occupati ai sensi della legge 68/99 e della legge
482,
* i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata
non superiore a nove mesi; per i lavori stagionali il periodo
di nove mesi si calcola sulla base delle corrispondenti giornate
lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno
solare, anche se non continuative,
* i soci di cooperative di produzione e lavoro,
* i dirigenti,
* i lavoratori part-time a tempo indeterminato occupati per
un orario di lavoro pari o inferiore allo 0,50 % del normale
orario contrattuale,
* gli apprendisti,
* i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro,
* i lavoratori assunti con contratti di reinserimento,
* i lavoratori assunti i contratti di lavoro temporaneo presso
l’impresa utilizzatrice,
* i lavoratori assunti con contratti di lavoro a domicilio,
* i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente
all’estero per la durata di tale attività,
* i lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie
mansioni con riduzione della capacità lavorativa pari
o superiore al 60%, purché la stessa non sia stata
determinata da violazione di norme sulla sicurezza da parte
del datore di lavoro.
Sono da computare per la copertura della quota di riservatari:
*
i lavoranti a domicilio e
* i lavoratori impegnati con le modalità del telelavoro
solo se l’imprenditore affida loro una quantità
di lavoro tale da procurare una prestazione continuativa corrispondente
all’orario normale di lavoro e a quella stabilita dal
C.C.N.L. applicato.
Non possono essere computati per la copertura della quota
di riservatari:
*
i lavoratori divenuti inabili durante il rapporto di lavoro
se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa
inferiore al 60% o se l’inabilità è conseguente
ad infortunio determinato da inosservanza del datore di lavoro
alle norme di sicurezza.
Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni
che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà
sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, e per
le I.P.A.B. la quota predetta viene calcolata esclusivamente
in relazione al personale tecnico –esecutivo ed amministrativo.
Tale personale va individuato in base alle norme contrattuali
eregolamentari proprie di ogni Organismo. L’obbligo
insorge nel caso di nuova assunzione.
I
lavoratori svantaggiati a vario titolo che lavorano in cooperative
sociali di tipo b) non sono inseribili tra il personale impiegato
nelle attività tecnico – esecutive ed amministrative.
(Circ. min. 41/2000)
DATORI
DI LAVORO PUBBLICI
Le
tipologie di assunzioni utilizzabili nel settore pubblico
sono: (Art. 7 L. 68/99 Circ. min. 4/2000)
*
Procedure concorsuali,
* Avviamenti a selezione per qualifiche/profili per cui è
richiesta la scuola d’obbligo,
* Chiamata nominativa solo per le assunzioni in Convenzione
per personale per cui è richiesta la scuola d’obbligo.
Nelle procedure concorsuali i lavoratori disabili di cui alla
L. 68/99 hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della
complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti
messi a concorso.
Norme
regolanti le assunzioni nel settore pubblico:
*
D. Lgs. 29/93, art. 36,
* D. Lgs 80/98,
* DPR 246/97.
Qualora il datore di lavoro pubblico proceda all’assunzione
nominativa ex art.11 L.68/99, la convenzione è improntata
a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei
soggetti segnalati dai Servizi competenti, tenendo conto delle
necessità e dei programmi di inserimento mirato. (Art.
7 D.P.R. 300/2000)
Termini
per avanzare le richieste:
*
giorni 60 dal manifestarsi della scopertura, mediante la presentazione
della richiesta di avviamento a selezione,
* entro 60 giorni dal manifestarsi della scopertura, presentando
proposta di Convenzione.
Per la Banca d’Italia ed l’Ufficio italiano dei
cambi è previsto un regime a parte per l’assunzione
dei disabili, per cui si procede mediante pubblica selezione,
anche in ambito nazionale.
Concorsi
presso le Pubbliche Amministrazioni
L’art.16
fissa alcuni principi che interessano le Pubbliche Amministrazioni:
(Art. 16 L. 68/99)
*
le speciali modalità per lo svolgimento delle prove
di esame che, previste dai Bandi di Concorso, dovranno consentire
ai disabili di concorrere in effettive condizione di parità
con gli altri candidati, per cui i posti ove si svolgeranno
le prove d’esame dovranno essere adeguati,
? non può essere richiesto il requisito di sana e robusta
costituzione, a meno che per non venga richiesta una idoneità
specifica per la funzione.
?
Soggetti beneficiari
Persone
affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap
lavorativo superiore al 45% (Art. 1, comma 1, lett. a), L.
68/99)
L’accertamento
delle condizioni di disabilità, spetta alla Commissioni
mediche di cui alla legge 104/92, art. 4, con i criteri individuati
con il D.P.C.M. 13-1-2000 “Atto di indirizzo e coordinamento
in materia di collocamento obbligatorio dei disabili”
che stabilisce criteri e modalità per l’accertamento
delle condizioni di disabilità e per l’effettuazione
delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello
stato invalidante. (Art. 1, comma 4, L. 68/99 D.P.C.M. 13/1/2000)
D.P.C.M.
prevede che le Commissioni mediche, eventualmente anche in
fasi temporali sequenziali, accertino le condizioni che danno
diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo
dei disabili contestualmente all’accertamento delle
minorazioni civili.
L’attività
delle Commissioni è finalizzata a formulare una diagnosi
funzionale della persona disabile per individuarne la capacità
globale per l’inserimento al lavoro. Concorrono alla
definizione della diagnosi funzionale dati relativi al periodo
scolare e dati anamnestico-clinici preesistenti.
Le
Commissioni formulano, sulla base delle risultanze delle indagini
condotte, la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla
data della prima visita. Nella relazione possono suggerire
eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari
per l’avviamento al lavoro o per il mantenimento dello
stesso da parte della persona disabile. Possono indicare anche
la periodicità delle visite sanitarie di controllo.
In
relazione all’esito dell’accertamento sanitario
la persona disabile può essere iscritta nella graduatoria
e nell’elenco di cui alla L. 68/99.
Le
visite sanitarie di controllo possono essere effettuate anche
su richiesta della persona disabile o dell’azienda presso
cui lavora qualora manifestino l’insorgere di difficoltà
che recano pregiudizio alla prosecuzione dell’inserimento
lavorativo.
Le
visite di controllo si svolgono come le visite di accertamento.
Chi
è divenuto invalido sul lavoro per infortunio o malattia
professionale ha diritto alla conservazione del posto sia
da parte dei datori di lavoro pubblici che da quelli privati.
(Art. 1, comma 7, L. 68/99)
La
presente categoria è interessata anche agli interventi
previsti dalla legge regionale ai titoli I, II, IV. (Art.
2 L.R. 14/2000)
Invalidi del Lavoro con riduzione capacità lavorativa
superiore al 33% (Art. 1, comma 1, lett. b) L. 68/99)
Gli
invalidi del lavoro, al pari degli invalidi per servizio appartenenti
alle forze di polizia al personale militare e della protezione
civile accedono con priorità ai corsi di formazione
di qualifica e riqualificazione professionale attivati dalle
Regioni secondo le previsioni dell’art. 4, comma 6.
Per
24 mesi possono essere avviati al lavoro presso datori di
lavoro privati senza necessità di inserimento in graduatoria,
nella posizione precedentemente occupata, tenuto conto della
qualifica professionale posseduta e della professionalità
acquisita, in esito al Corso/ Progetto di formazione professionale
attivato in attuazione dell’art.18, comma 3. (Art. 18,
comma 3 (regime transitorio) Circ. min. 77/99, Circ. min.
4/2000)
L’accertamento
delle condizioni di inabilità è effettuato dall’INAIL
La
presente categoria è interessata anche agli interventi
previsti dalla legge regionale ai titoli I, II, IV. (Art.
2 L.R. 14/2000)
Invalidi
di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio
con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria
delle vigenti tabelle in materia contenute nel D.P.R. n..
915/78 e successive modificazioni (Art. 1, comma 1, lett.
d), e 6 L. 68/99)
Gli
accertamenti relativi alla disabilità in questione
sono effettuati ai sensi del DPR 23-12-78 n. 915. (Circ. min.
77/99)
La
presente categoria è interessata anche agli interventi
previsti dalla legge regionale ai titoli I, II, IV. (Art.
2 L.R. 14/2000)
Non
vedenti
Rientrano
in tale categoria le persone colpite da cecità assoluta
o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli
occhi anche con correzione di lenti (legge 113/85) in ambedue
gli occhi. (Art. 1, comma 1, lett. c), L. 68/99)
Centralinisti
non vedenti (Circ. min. 77/99 e Circ. min. 76/99)
*
Tale categoria continua ad essere regolata dalla legge 113/85.
* L’Albo Nazionale è articolato a livello regionale
a cura della Direzione Regionale del lavoro.
* Gli avviamenti sono articolati a livello regionale.
* Le iscrizioni saranno comunicate dalla Direzione Regionale
del lavoro al Ministero del Lavoro come si è effettuato
fino ad ora, ai sensi della legge 113 suddetta.
Terapisti della riabilitazione non vedenti (Circ. min. 4/2000)
*
L’Albo Nazionale continua ad essere articolato a livello
regionale a cura della Direzione Regionale del Lavoro.
Massaggiatori e Massofisioterapisti non vedenti
*
L’Albo Nazionale continuerà ad essere curata
direttamente dall’Amministrazione Centrale che né
darà notizia ai nuovi servizi di collocamento competenti
per residenza dell’iscritto, ai fini dell’inserimento
negli elenchi delle categorie protette e per successivi avviamenti.
Le iscrizioni dei centralinisti telefonici e dei terapisti
effettuate negli Albi professionali, articolati a livello
regionale, sono comunicate al Ministero del Lavoro- D.G. Impiego
entro sessanta giorni dall’iscrizione, per l’aggiornamento
dell’Albo e l’espletamento dei compiti di certificazione.
Per
la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti
le iscrizioni all’Albo nazionale sono comunicate dal
predetto Ministero ai Servizi di collocamento di residenza
dell’iscritto, entro lo stesso termine.
La
presente categoria è interessata anche agli interventi
previsti dalla legge regionale ai titoli I, II, IV. (Art.
2 L.R. 14/2000)
N.B.:
Nulla prevedendo il Decreto Lgs 469/97 sugli organi competenti
all’iscrizione di massaggiatori e massofisioterapisti
agli Albi, la competenza in materia resta in capo al Ministero
del Lavoro e per i Centralinisti e Terapisti della Riabilitazione
alla Direzione Regionale del Lavoro
Sordomuti
(Art. 1, comma 1, lett. c), L.68/99 Circ. min. 77/99)
Appartengono
a detta categoria le persone colpite da sordità dalla
nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
La
presente categoria è interessata anche agli interventi
previsti dalla legge regionale ai titoli I, II, IV. (Art.
2 L.R. 14/2000).
Disciplina
transitoria
Orfani
e coniugi superstiti di caduti per causa di lavoro, di guerra
o di servizio, ovvero a causa dell’aggravarsi di invalidità
riportate per tali cause, e soggetti equiparati ( i coniugi
ed i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di servizio, di guerra, di lavoro), nonché
profughi italiani rimpatriati e vittime del terrorismo (L.
407/98) (Art. 18 L. 68/99 e D.P.R. 333/2000)
Gli
orfani debbono avere la minore età (18 anni) al momento
del decesso del genitore ovvero del riconoscimento allo stesso
dell’invalidità di 1a categoria, prevista nella
Tabella del Testo Unico (Pensioni di guerra) previsto dal
DPR 915/78.
Fino
a disciplina organica della normativa su tali categorie le
stesse hanno diritto all’iscrizione negli elenchi persone
disabili di cui all’art. 1 L.68/99. (Circ. min. 77/99)
Per
i soggetti equiparati agli orfani e vedove, l’iscrizione
è consentita unicamente in via sostitutiva del dante
causa, sussistendo anche qualora lo stesso, seppure già
iscritto, non sia mai stato avviato ad attività lavorativa”.
Per l’iscrizione, sono considerati minori i figli fino
al giorno del 21esimo compleanno (se studenti scuola superiore),
e fino a 26 anni , se universitari.
L’avviamento
presso le ditte private e pubbliche è previsto in misura
percentuale pari all’1% per le imprese con più
di 150 dipendenti, mentre è pari ad una unità
se l’organico aziendale è compreso tra i 51 ed
i 150 dipendenti. (Circ. min. 4/2000) Tale quota si aggiunge
al 7% previsto come quota d’obbligo per le persone portatrici
di disabilità.
La
presente categoria è interessata anche agli interventi
previsti dalla legge regionale ai titoli I, II, IV. (Art.
2 L.R. 14/2000)
Presentazione
L’inserimento
delle persone disabili nel mondo del lavoro riguarda le persone
in età lavorativa portatori di minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo
con una riduzione della capacità lavorativa superiore
al 45 %. Riguarda anche le persone invalide del lavoro, con
una minorazione superiore al 33% accertata dall’INAIL,
le persone non vedenti o sordomute. E le persone invalide
di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.
In
via transitoria riguarda anche gli orfani, le vedove, i coniugi
e i figli superstiti di soggetti riconosciuti invalidi per
causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché i
profughi italiani rimpatriati e le famiglie vittime del terrorismo.
La
normativa si applica anche ai cittadini extracomunitari, presenti
regolarmente in Italia, che siano stati riconosciuti invalidi
dalle apposite Commissioni (Sentenza della Corte Costituzionale
n. 454 del 16 dicembre 1998 e Circolare Ministero de Lavoro
n. 11 del 2 febbraio 99).
Gli
Enti cui è affidata l’attuazione della L.68/99
sono le Regioni e le Province e gli “Uffici competenti”
all’applicazione e gestione della Legge sono quelli
che le Province individuano all’interno della loro organizzazione.
Osserviamo ora nel dettaglio le disposizioni della legge 12-3-99
n. 68.
Documentazione utile
*
L.R. 68/99 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili -
Testo integrale della legge
* Art. 11 L.R. 68/99 - Convenzioni e convenzioni di integrazione
lavorativa - Criteri e bozza per la stipula della convenzione
per l'inserimento lavorativo di persone disabili, approvati
con delibera n° 261/30924 del 16/06/00 e modifcati con
delibera n° 96/21217 del 26/03/01.
* Art. 12 L.R. 68/99 - Cooperative sociali - Criteri e bozza
per stipula della convenzione per l'inserimento temporaneo
di lavoratori portatori di disabilità, approvati con
delibera n° 110/24501 del 3/4/01.
* Art. 13 L.R. 68/99 - Agevolazioni per le assunzioni - Lettera
per la richiesta di contributo, Prospetto contenente i dati
relativi all'inserimento lavorativo di persone disabili (Allegato
A) e Programma di inserimento lavorativo di persone disabili
(Allegato B), entrambi da allegare alla domanda di contributo.
* Art. 17 L.R. 68/99 - Obbligo di certificazione - Nota Informativa,
Modulo di richiesta di certificazione
* Il lavoro possibile - Guida al "collocamento mirato"
delle persone disabili e all'utilizzo della L. 68/99 e della
L.R. 14/2000 Bozza n° 1 del 15 Dicembre 2001 a cura dell'Agenzia
Emilia Romagna Lavoro
* Decreto Ministeriale del 22/11/99 e prospetto informativo
- Disciplina della trasmissione e prospetto informativo da
parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia
di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68
* Delibera regionale n° 1872 del 31/10/00 - Promozione
dell'accesso al lavoro delle persone disabili. Prime disposizioni
applicative ai sensi della legge 68/99 e della L.R. 14/00
* Modello per l'iscrizione delle persone disabili alle liste
per il collocamento mirato
* Composizione Commissione di Concertazione per la gestione
della L.R. 68/99, approvata con delibera n° 222/26282
del 23/05/00
* Composizione Comitato Tecnico per la gestione della L.R.
68/99, approvata con atto n° 6931/2001 del 2/2/01
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